5×1000: le nuove regole

La legge di  riforma del Terzo Settore,  tra molte altre cose, prevedeva la revisione delle norme che regolano il 5×1000.

Il successivo  Decreto Legislativo n.111 del 03/07/2017  ha fissato le nuove regole per accedere al meccanismo del 5×1000 e una nuova tempistica per gli enti che vogliono partecipare.

In questo articolo spiegherò:

  • chi potrà accedere al 5×1000
  • come si accederà
  • la documentazione richiesta e la tempistica dei pagamenti

 

Premessa

Le regole che illustrerò nei capitoli seguenti non sono ancora operative, nel senso che il Decreto è collegato ad alcune parti della riforma del Terzo Settore che ancora non sono state perfezionate.

Per esempio: tra gli Enti che possono beneficiare del 5×1000, il Decreto indica quelli che si iscriveranno al Registro unico del Terzo Settore, previsto dalla riforma. Ma il decreto attuativo che dovrebbe istituire il registro non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, entro il 15/12/2017 dovrebbe essere emanato un altro decreto che sancisce le regole di utilizzo del registro unico.

Finché tutto ciò non sarà avvenuto, resteranno in vigore le regole del 5×1000 applicate finora.

 

Chi potrà accedere al 5×1000

Il  Decreto  sancisce che gli enti e le attività che potranno beneficiare del 5×1000 saranno:

  • gli iscritti al Registro unico del Terzo Settore (in via di definizione), che perseguono le finalità previste dal  Codice del Terzo Settore;
  • la ricerca scientifica e le università;
  • la ricerca sanitaria;
  • le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  (art.23 comma 46 D.Lgs n.98 del 06/07/2011)

 

Come si accederà al 5×1000

Non sarà più necessario iscriversi ad un registro apposito per il 5×1000 perché basterà l’iscrizione al registro unico del Terzo Settore o il riconoscimento del CONI. A meno che il Legislatore non esiga, con future norme, informazioni dettagliate sulla “ rilevante attività di interesse sociale” richiesta alle ASD.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto sul 5×1000 (ossia entro il 15/12/2017) dovrà essere emanato un decreto contenente:

  • le modalità di accesso e di riparto dei fondi (anche di quelli relativi alle scelte non espresse dai contribuenti);
  • le regole e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti che riceveranno fondi;
  • la tempistica del pagamento;
  • i termini entro i quali gli enti dovranno comunicare i dati necessari al pagamento (pena: la perdita delle somme assegnate per l’anno di riferimento).

 

La documentazione richiesta e i pagamenti

Entro un anno dalla ricezione delle somme, gli enti beneficiari dovranno:

  • redigere un apposito rendiconto e una relazione illustrativa dai quali risulti “in modo chiaro, trasparente e dettagliato” la destinazione e l’uso delle somme percepite;
  • inviare il rendiconto e la relazione all’amministrazione erogatrice;
  • pubblicare il rendiconto e la relazione sul proprio sito web (entro i successivi 30 giorni);
  • comunicare l’avvenuta pubblicazione dei documenti all’amministrazione erogatrice (entro i successivi 7 giorni).

Il  Decreto  stabilisce inoltre due principi, che nella normativa attuale non sono contemplati:

  • il divieto esplicito di utilizzare i fondi del 5×1000 per le spese di pubblicità o per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5×1000 (art.7);
  • la definizione di un importo minimo erogabile, sotto il quale le somme non verranno liquidate all’ente beneficiario (art.5).

L’amministrazione erogatrice, dal canto suo, dovrà pubblicare sul proprio sito web l’elenco degli enti beneficiari nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web di ogni ente.

Agli enti che non svolgeranno quanto richiesto verrà inflitta una sanzione fino al 25% del contributo percepito (art.8)

Per quanto riguarda il pagamento delle somme, è previsto che avvenga entro la fine del secondo anno successivo a quello di impegno (art.5).

 

In conclusione

Dal punto di vista della documentazione richiesta, il Decreto Legislativo non ha cambiato nulla: sia il rendiconto che la relazione illustrativa sono obbligatori anche nella normativa vigente.

Ha aggiunto invece alcuni elementi che in parte sono condivisibili, in parte meno.

Da un lato c’è l’obbligo di maggiore trasparenza sull’utilizzo dei fondi (vedi la pubblicazione e comunicazione delle somme percepite e del loro utilizzo). Principio assolutamente legittimo.

E c’è l’accelerazione dei tempi di erogazione del contributo (cosa richiesta a gran voce da tutti gli enti).

Dall’altro lato c’è l’introduzione di un “importo minimo erogabile” che obbligherà tutti gli enti di piccole/medie dimensioni a potenziare i piani di raccolta fondi – con probabile aggravio di costi in consulenza, pubblicità e promozione – senza però poter farvi fronte con una parte dei fondi del 5×1000.

Un altro punto controverso è la definizione delle modalità di riparto dei fondi legati alle scelte non espresse dai contribuenti. Oggi queste somme sono ripartite in proporzione tra tutti gli enti ammessi al contributo. Domani potrebbero andare solo agli enti “piccoli”.

Detta così sembra una grande idea, ma in realtà non lo è perché definire la qualità di ente e delle sue attività solo dalla grandezza (di che tipo? Economica? Geografica? …) mi sembra tutto il contrario di equo.

Sapremo come andrà a finire quando verrà emanato il decreto previsto entro il 15/12/2017. La partita oggi si gioca proprio su questo documento.

Germana Pietrani Sgalla

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