Canone TV in bolletta: vale anche per le associazioni?

La  legge di stabilità 2016  ha modificato le procedure per il pagamento del canone RAI, che dal 2016 in poi sarà addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Con la scheda seguente facciamo il punto della situazione per quanto riguarda le associazioni.

 

Cambia qualcosa per il canone RAI delle associazioni?

Le associazioni che detengono televisori presso le proprie sedi rientrano nel regime “speciale” del canone RAI, insieme con gli alberghi, gli ospedali, le caserme, i negozi, ecc.

La legge di stabilità 2016 non ha previsto novità in materia di canoni “speciali”, quindi debbono ritenersi invariati i termini, gli importi e le modalità del 2015.

Salvo comunicazioni dell’ultimo minuto quindi, il canone annuale TV per le associazioni dovrebbe essere pari a € 203,70 e l’importo per l’abbonamento alla radio dovrebbe essere pari a € 29,94 (vedi  tabella canoni speciali RAI sezione E).

Cambia invece la modalità di disdetta perché dal 1° gennaio 2016 non è più possibile richiedere la disdetta per suggellamento degli apparecchi.

 

Come si paga?

Si può provvedere al pagamento tramite il bollettino di c/c postale n.2105 o con la domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata dall’associazione.

Sempre per la radio e la televisione deve essere versata la tassa di concessione governativa pari a € 4,13 per la televisione e € 0,70 per la radio, tramite bollettino postale sul c.c. p. n° 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara – tasse CC.GG. codice tariffa 7616.

 

I centri sociali anziani potrebbero essere esonerati

È importante ricordare che i centri sociali anziani gestiti da ONLUS o da Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla  legge n.328 dell’8 novembre 2000  ed in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni (art. 92 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002).

L’esenzione è concessa previa richiesta annuale da presentarsi al S.A.T. – Sportello Abbonamenti alla Televisione di Torino – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando copia atto costitutivo e statuto.

 

E i computer, tablet, ecc.?

Per quanto riguarda i computer e gli altri device collegati, non è dovuto il canone TV se privi di sintonizzatore TV.

Pertanto, ogni apparecchio originariamente munito di sintonizzatore (esempio: un televisore), anche se usato solo per guardare dvd, paga comunque il canone speciale.

Invece il classico computer connesso in rete, che in teoria consente la visione dei programmi RAI via Internet, è esente dal canone a meno che non sia anche sintonizzato con l’antenna televisiva o con la ricezione del segnale, terrestre o satellitare.

 

E le associazioni che non hanno TV?

Se l’associazione ha un contratto di energia elettrica, ma non detiene un televisore, non dovrebbe pagare il canone RAI.

Nel caso in cui ci si accorga di un addebito in bolletta bisognerà contattare subito la RAI (al momento non sono state rese note le nuove procedure per l’invio delle dichiarazioni spontanee e per la richiesta di rimborso).

 

A chi chiedere informazioni

Per risolvere eventuali dubbi, ci sono a disposizione diversi canali:

  • il servizio “Pronto la RAI“, che consente di prenotare online, attraverso il sito  www.prontolarai.it  un appuntamento telefonico per ricevere assistenza;
  • il call center 199.123.000 (per le domande riguardanti i canoni speciali il servizio con gli operatori delle funzioni regionali è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00);
  • il form online “Comunicazioni varie” sul sito dedicato al canone speciale RAI;
  • il  sito dedicato della RAI  con informazioni,risposte, riferimenti normativi, esenzioni e tariffe.

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