Carta di circolazione: quando gli aggiornamenti sono obbligatori.

Dal 3 novembre sono entrate in vigore le nuove norme sull’aggiornamento della carta di circolazione.

Le novità potrebbero riguardare anche le associazioni, quindi vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi obblighi.

La  Circolare della Motorizzazione Civile  n.15513 del 10/07/2014 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) ad un soggetto diverso dall’intestatario del veicolo.

Successivamente la Motorizzazione Civile è intervenuta per chiarire alcuni punti, con la  Circolare n.23743 del 27/10/2014.

Dai chiarimenti forniti si evince che l’obbligo di annotazione nella carta di circolazione fortunatamente ha una portata più limitata di quanto sembrasse in origine.

A decorrere dal 3 novembre scorso nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che utilizza il mezzo lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, il quale farà una apposita annotazione sulla carta di circolazione e alla registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli.

La comunicazione può comunque essere effettuata anche dal soggetto proprietario del mezzo, purché munito di delega scritta.

In caso di omissione di questo obbligo, le sanzioni vanno da € 705,00 a € 3.526,00.

 

Quando gli enti non profit sono soggetti alla comunicazione?

Entrando nello specifico del mondo non profit, quando le Organizzazioni proprietarie di un veicolo, motoveicolo e rimorchio che dal 3 novembre in poi:

  •  cambiano denominazione dell’ente intestatario;
  •  cambiano le generalità della persona fisica intestataria;
  •  concedono la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo a titolo di:
    – comodato,
    – locazione senza conducente;
  •  utilizzano il mezzo intestato ad un soggetto giuridicamente incapace;
  •  concedono un veicolo in comodato a soci, amministratori o collaboratori;
  •  concedono un veicolo in comodato ad aziende, altri enti o organizzazioni.

 

Quando gli enti non profit non sono soggetti alla comunicazione?

Parlando sempre dello specifico del Terzo Settore:

  • se il veicolo è utilizzato a titolo di “fringe benefit”, ossia come “retribuzione in natura”;
  • se il veicolo è utilizzato promiscuamente, cioè sia per l’esercizio dell’attività lavorativa che per fini privati, con trattenuta sullo stipendio;
  • se il veicolo è utilizzato da parte di più dipendenti.

 

In conclusione

Di solito le Organizzazioni proprietarie di mezzi di trasporto sono quelle medio/grandi, quindi è facile pensare che questo nuovo provvedimento riguardi pochi enti.

Invece, solo per fare degli esempi, ci sono moltissime organizzazioni che si occupano di assistenza (come le Croci o le Misericordie) che sono proprietarie di automezzi (non solo ambulanze) o le associazioni di protezione degli animali (canili, gattili e altro) che potrebbero essere proprietarie di mezzi di trasporto.

Tutte loro dovranno fare un’attenta analisi della situazione del proprio parco macchine.

Poi ci sono alcune organizzazioni che danno un veicolo in comodato d’uso al proprio amministratore e anche queste sono tenute all’aggiornamento della carta di circolazione.

Aggiornamento che ha un costo, non solo economico ma anche in termini di energie e tempo necessari a disbrigare le pratiche burocratiche.

In conclusione: nella pratica questo adempimento risulta un ulteriore onere in capo agli amministratori.

Presidente e consiglieri sono sempre più tenuti a conoscere normative di settori diversi e ad adattarsi ad un contesto amministrativo e fiscale che sembra complicare la vita alle organizzazioni anziché cooperare con esse.

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