Il mondo delle cooperative – 1° parte

Le cooperative rappresentano un settore in continua evoluzione con caratteristiche settoriali ordinarie (agricoltura, artigianato, industria) e ambiti d’intervento specifici come il mondo del non profit (cooperative sociali).

In questo articolo formato da due puntate,  Alessandro Savino,  consulente aziendale esperto in cooperative e collaboratore di tornaconto&c., spiega cosa sono le cooperative e quali sviluppi avranno in seguito alla riforma del Terzo Settore.

In questa prima parte ci spiegherà:

  • cosa sono le cooperative;
  • l’importanza del socio;
  • le cooperative di produzione e lavoro;
  • le cooperative sociali.

 

Cosa sono le cooperative

Come ogni buon articolo che si rispetti è bene citare la norma di riferimento, in modo da chiarire subito di cosa si sta parlando, ossia l’art.2511 del  Codice Civile:  “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

In primis il legislatore si sofferma su un ambito generale: le cooperative sono assimilate a società di capitali (srl o spa); per poi introdurre un concetto caratteristico: lo “scopo mutualistico”.

Parlare di cooperative senza definire “la mutualità” è come ammirare un quadro senza conoscerne l’autore.

In base all’art.2512 c.c. sono cooperative a mutualità prevalente, a seconda del tipo di scambio mutualistico, quelle che ricadono in uno dei seguenti ambiti:

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti;
  • si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci;
  • si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni e/o servizi da parte dei propri soci.

Sebbene non esista ad oggi una vera e propria definizione di mutualità, dalle righe appena lette è possibile farsi un’idea del senso e della logica che muove la cooperazione, oltre al fatto che la stessa  Costituzione italiana,  all’art. 45, promuove e riconosce la funzione sociale del mondo cooperativo.

Elemento distintivo è quindi, il fare impresa garantendo le migliori condizioni lavorative (e simili) ai propri soci.

Già da questo passaggio è possibile intuire come questa particolare tipologia di impresa non persegua unicamente criteri di profitto e marginalità, ma adotti una sorta di economia “etica” volta a favorire ed avvantaggiare coloro che l’anno partorita.

 

Il socio

Elemento centrale dell’impresa è sicuramente il socio: una cooperativa che funziona lo deve esclusivamente a coloro che la compongono e ne rappresentano il volto.

Sebbene tale considerazione potrebbe essere estesa a tutte le imprese, in questo particolare ambito è ancora maggiore la verità di quanto affermato.

Gli art.2522, 2525 e seguenti, raccontano e descrivono la natura sociale cooperativa e ne stabiliscono una doppia responsabilità.

Da un lato abbiamo la figura classica del lavoratore che forma il corpo e l’operatività dell’azienda, dall’altro abbiamo il lato imprenditoriale che responsabilizza il socio fino a renderlo direttamente coinvolto ed artefice del complesso di scelte aziendali (art.1 c.3 L.142/2001).

Essere soci quindi comporta maggiori diritti ma anche doveri: l’impegno lavorativo non può ridursi al mero impegno del “turno” (non me ne vogliano i sindacalisti…), ma comporta un’attività costante e duratura nel tempo.

A conferma di questa valutazione è intervenuto il legislatore, tanto da ribadire che dal mancato adempimento degli obblighi sociali scaturisce motivo di licenziamento per “giusta causa” senza possibilità di recriminazione, salvo impugnazione della procedura di esclusione.

 

Le cooperative di produzione e lavoro

Esempio lampante del concetto di mutualità è la cooperativa di produzione e lavoro la quale si avvale prevalentemente dell’apporto lavorativo dei propri soci.

Lo scopo primario è quindi la creazione delle condizioni lavorative economiche e ambientali migliori che possano essere prodotte nel mercato.

A mio giudizio questo strumento rappresenta una delle migliori soluzioni all’attuale periodo di crisi in quanto pone un’alternativa all’eterna lotta tra lavoratore e proprietario (principale motivo di frizione interno alle aziende).

Il socio operaio impegnato nella linea di produzione, ma anche imprenditore impegnato nelle scelte strategiche risolve spontaneamente il naturale confitto sociale che ha caratterizzato il mondo dell’impresa nell’ultimo secolo.

Quando si è in tanti, si sa, i processi decisionali possono rallentare le dinamiche aziendali con il rischio di possibili rigidità. A questo inconveniente è stata trovata soluzione nella possibilità di creare “comitati esecutivi” suddivisi per competenze volti a risolvere criticità settoriali.

Efficienza, efficacia e democraticità si fondono in un unum imprenditoriale nuovo, positivo per l’impresa e di conseguenza per l’intera società.

 

Le cooperative sociali

La cooperazione sociale, nata dall’evoluzione della cooperativa di produzione e lavoro e istituita dalla  L. 381/1991,  affianca alla mutualità interna (fornire lavoro ai soci) il concetto della mutualità esterna e cioè il perseguire “l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.

Queste particolarissima tipologia di cooperazione, purtroppo a volte abusata o ridotta ad un sostituto del pubblico, rappresenta un’ulteriore evoluzione del concetto di cooperazione dove non solo i soci guardano al creare le condizioni di lavoro migliori, ma lo fanno anche con lo scopo di migliorare la loro società, il loro ambito settoriale e professionale.

Questo tipo di cooperative godono di numerosi benefici in termini di fiscalità, IVA, agevolazioni e percorsi preferenziali in ambito di appalti.

Allo stesso tempo però richiedono particolare cura e attenzione in quanto fanno capo ad una normativa assai complessa e a volte farraginosa.

In base allo scopo si dividono in cooperative sociali:

  • di tipo “a”, caratterizzate dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • di tipo “b”, le quali si spendono in attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (definite dall’art. 4 c. 2 L 381/91).

Nella  seconda parte  di questo articolo parleremo:

  • dei vincoli e delle agevolazioni previste per le cooperative;
  • di come le cooperative cambieranno in seguito alla riforma del Terzo Settore.

Alessandro Savino

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Foto: by John Doyle on Unsplash

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