Il rendiconto annuale e le scritture contabili

In tema di obblighi contabili degli enti non commerciali il  codice civile con l’art. 20  prevede l’obbligo in capo all’assemblea dei soci di riunirsi una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto (bilancio).

Successivamente sono state emanate leggi particolari, che prevedono l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per tutte le tipologie di associazioni (volontariato, Onlus. promozione sociale, sportive dilettantistiche, ecc.).

Le scritture contabili, se correttamente tenute e conservate, rappresentano un importante strumento di prova a favore dell’ente.

Infatti in caso di controllo le associazioni dovranno dimostrare che tutti i proventi riscossi rientrano tra quelli di natura istituzionale e che l’avanzo di gestione è stato reinvestito nelle attività sociali.

Inoltre una corretta gestione contabile è fondamentale per godere dei benefici fiscali ed essere in regola con le relative normative.

La compilazione delle scritture contabili e la conservazione dei relativi documenti (fatture, ricevute, scontrini, note spese, ecc.) spetta al presidente e al Consiglio direttivo.

I documenti contabili dovranno essere archiviati presso la sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci.

 

Il rendiconto economico-finanziario

Ogni anno il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario (bilancio) dell’ente.

Dal documento devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell’associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

La redazione del rendiconto e della relazione è un momento molto delicato, visto che in base a quanto riportato in questi documenti potrebbero essere eccepite irregolarità fiscali e il mancato rispetto della normativa sugli enti non commerciali.

Il rendiconto (bilancio) e la relazione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, in base a quanto previsto dallo atatuto dell’ente.

È consigliabile che entrambi i documenti vengano depositati presso la sede sociale precedentemente alla data fissata per la loro approvazione, in maniera che i soci possano visionarli.

Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio.

Esistono due criteri di rilevazione contabile:

  • principio di cassa: sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del conto economico, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio;
  • principio di competenza: i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da conto economico e stato patrimoniale.

 

L’attività commerciale

In caso l’ente decida di svolgere attività commerciale accessoria, in maniera organizzata e continuativa (quindi fatte salve le attività commerciali occasionali), è necessario aprire partita IVA e tenere le scritture contabili seguendo i criteri previsti per le attività commerciali in genere.

L’art. 144 comma 2 del TUIR  impone l’obbligo di tenere la contabilità separata.

In pratica ci deve essere netta separazione tra l’attività commerciale e l’attività istituzionale dell’ente.

L’intento di questa disposizione è quello di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale.

Di conseguenza i proventi e le spese dell’attività istituzionale devono essere rigorosamente separati e distinti dai proventi dell’eventuale attività commerciali dell’ente.

Le Onlus  devono tenere la contabilità fiscale per le attività connesse, anche se queste sono esenti da tassazione.

 

In conclusione

La normativa civilistica in tema di rilevazioni contabili e di rendicontazione degli enti non commerciali non fornisce indicazioni esaurienti.

Non esistono quindi specifiche regole per la tenuta delle scritture contabili né per la predisposizione del bilancio.

Gli obblighi devono innanzitutto essere appresi dalle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione previste dallo statuto dell’ente.

Comunque, malgrado la mancanza di obblighi specifici, risulta evidente la necessità di tenere una contabilità anche elementare e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell’ente, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.

La contabilità e il bilancio si legano strettamente tra di loro in quanto la contabilità deve fornire gli elementi necessari per la stesura del bilancio.

Al fine di definire meglio le regole da seguire per la tenuta della contabilità, è necessario distinguere tra:

  • enti non commerciali, che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
  • enti non commerciali che, oltre a svolgere attività istituzionale, svolgono anche attività commerciale.

I criteri e la difficoltà della tenuta contabile varieranno di caso in caso, in base al fatturato, alla complessità e alla varietà delle attività svolte.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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