Impresa sociale: a che punto siamo?

Il 20 luglio scorso è stato pubblicato il  decreto correttivo  della disciplina dell’impresa sociale.

Vediamo insieme cosa ha modificato il decreto.

 

Impresa sociale: le puntate precedenti

Tutto iniziò a luglio 2017 con l’approvazione del  decreto legislativo n.112/2017.

Il decreto cambiava in maniera sostanziale la disciplina dell’impresa sociale (ne avevamo parlato in  questo articolo).

Quel testo prevedeva la possibilità per il Governo di correggere e/o integrare il decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Così arriviamo al 17 luglio 2018, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo di cui scrivevamo all’inizio di questo articolo.

 

Cosa prevede il decreto correttivo

Gli interventi correttivi riguardano:

  • l’utilizzo dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari;
  • le misure fiscali e di sostegno economico;
  • l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali.

 

I lavoratori molto svantaggiati ed i volontari

In sintesi il decreto correttivo:

  • introduce il limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del calcolo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
  • inserisce per le società cooperative una clausola di salvaguardia volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
  • introduce limiti più stringenti all’impiego di volontari, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

 

Le misure fiscali ed il sostegno economico

Dal punto di vista fiscale il decreto prevede che:

  • le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e le somme destinate a riserva non sono considerate imponibili;
  • qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale (nei limiti delle variazioni ISTAT) non non è considerata imponibile.

Inoltre il decreto chiarisce che gli investimenti nel capitale delle imprese sociali possono godere delle agevolazioni fiscali solo se:

  • vengono effettuati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 112/2017 (cioè dopo il 3 luglio 2017);
  • l’impresa sociale oggetto dell’investimento ha acquisito tale qualifica da non più di cinque anni.

 

Adeguamento degli statuti

Il decreto correttivo ha ampliato da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

La nuova scadenza per adeguare gli statuti è il 20 gennaio 2019.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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