Jobs Act e no profit: cosa cambia?

Novità in materia di lavoro nelle associazioni

I primi decreti attutuativi del Jobs Act sono stati approvati: quello sulle tutele crescenti e quello sulle nuove indennità di disoccupazione.

Ora il Governo comincia ad esaminare un ulteriore pilastro del piano di riforma Jobs Act: il decreto sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina delle mansioni.

Ci soffermiamo su questo ultimo punto perché la  bozza di partenza  del testo interviene pesantemente sulle tipologie lavorative che più sovente vengono utilizzate dal mondo nel no profit.

Sarà necessario quindi analizzare la situazione e valutare per tempo possibili cambiamenti per ogni singolo caso.

 

Lavoro accessorio (voucher)

Il limite massimo dei compensi viene aumentato a 7.000 euro nel corso dell’anno civile e viene confermata la possibilità di usufruirne anche per i beneficiari di prestazioni integrative al reddito, ma con un tetto reddituale più basso: fino a 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

 

Lavoro intermittente o a chiamata

Nulla dovrebbe cambiare. Questo tipo di rapporto di lavoro è ammesso nei casi previsti  dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

Il limite però non si applica nel settore “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo” (vedi  interpello al Ministero del Lavoro ).

Di conseguenza le associazioni che operano in questi settori hanno maggiori margini di operatività.

 

Collaborazioni a progetto

L’intento del Jobs Act è di ridurne ulteriormente l’uso ampliando la nozione di lavoro subordinato.

A partire dal 01/01/2016 la disciplina del rapporto di lavoro dipendente si estenderà anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Nella pratica vengono colpite solo le collaborazioni di basso livello professionale (il contenuto ripetitivo).

Tutti gli attuati contratti di collaborazione a progetto potranno essere mantenuti fino alla loro naturale scadenza, ma non potranno essere rinnovati né potranno esserne stipulati di nuovi.

La nuova disciplina non si applicherà alle collaborazioni per le quali esistono accordi collettivi, stipulati con le confederazioni sindacali, che disciplinano lavori in particolari settori (come per esempio potrebbe essere quello associativo).

La nuova disciplina non si applica neanche a quelle collaborazioni che erao già escluse dal campo di applicazione del lavoro a progetto e cioè:

  • le collaborazioni con professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.);
  • le collaborazioni dei quadri dirigenti, collegi o commissioni;
    le collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, rese ai fini istituzionali dell’ente.

 

Associazione in partecipazione

Viene cancellata la tipologia di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Il contratto sarà ammesso solo a fronte dell’apporto di solo capitale.

I contratti in essere potranno proseguire fino a naturale scadenza, ma non potranno essere rinnovati né se ne potranno stipulare di nuovi.

 

In conclusione

Tutti i principi normativi contenuti nei decreti del Jos Act, se approvati, renderanno necessario un ripensamento della propria struttura da parte delle organizzazioni che utilizzano le forme contrattuali sopra esaminate.

Sicuramente migrare verso il contratto di lavoro a tempo indeterminato comporta un impegno economico molto forte, soprattutto per le associazioni, che raramente hanno grandi capacità finanziarie.

Però sul piatto ci sono da valutare anche i sostanziosi incentivi che il Jobs Act ha previsto nel caso di trasformazione dei contratti di collaborazione e delle Partite IVA in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il cambiamento in sé non è negativo: bisognerà analizzare caso per caso per valutare quali forme contrattuali saranno più vantaggiose e sostenibili per l’associazione in esame.

Aspettando la conclusione dei lavori parlamentari, se volete esaminare la situazione dei vostri associati o dei vostri collaboratori  contattateci!

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