La ASD deve avere il registratore di cassa telematico?

Adriana:

Vorrei sapere se l’obbligo di dotarsi del registratore di cassa telematico dal 1° luglio 2019 riguarda anche noi.

Sono tesoriera di una ASD in regime IVA L.398/1991.

Complimenti per il lavoro di informazione che fate alle associazioni.

 

tornaconto&c. risponde:

Grazie di cuore Adriana per i complimenti, che ci ripagano della fatica.

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in questa prima fase decorsa dal 1° luglio 2019, riguardava solo i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Considerato che le ASD in regime  L.398/1991  sono esonerate dalla redazione della dichiarazione annuale IVA, di fatto non hanno un volume d’affari al quale fare riferimento.

È opinione condivisa che possano prendere come riferimento il volume dei proventi commerciali.

Detto questo, le ASD o SSD senza scopo di lucro in regime L.398/1991 per definizione non possono avere ricavi commerciali superiori a 400.000 euro, altrimenti fuoriuscirebbero dal regime IVA forfetario.

Quindi la sua ASD è esclusa dall’obbligo di dotarsi del registratore di cassa telematico dal 1° luglio 2019.

La fonte normativa dell’esonero è il  Decreto Ministeriale 10/05/2019.

Ma attenzione: tale esonero è da considerarsi provvisorio e non definitivo.

Quando l’obbligo dei registratori di cassa telematici entrerà in vigore per tutti si spera che l’esonero verrà confermato.

 

Per le ASD e SSD con regime IVA normale il discorso è diverso

Le ASD e SSD senza scopo di lucro che applicano il regime IVA normale sono obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 soltanto qualora l’ammontare dei propri ricavi commerciali superi i 400.000 euro.

Invece gli enti il cui volume d’affari nel 2018 era inferiore ai 400.000 euro avrebbero dovuto adeguarsi entro il 1°gennaio 2020, ma era previsto un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale era possibile continuare a certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali.

Successivamente il  Decreto “Rilancio”,  pubblicato a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto un’importante novità che alleggerisce le difficoltà di questi contribuenti.

Infatti l’art.140 del Decreto ha stabilito una moratoria delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021.

Questo vuol dire che gli enti il cui volume d’affari nel 2018 era inferiore ai 400.000 euro e che al momento dell’inizio dell’emergenza non si erano ancora dotati di registratore telematico avvalendosi della possibilità della cosiddetta fase transitoria e della relativa moratoria delle sanzioni, non riceveranno sanzioni fino al 1° gennaio 2021.

Per maggiori informazioni le consigliamo di leggere  i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  sull’argomento.

Vuoi farci anche tu una domanda?  Scrivici.

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