I minorenni e il diritto al voto in assemblea

La stagione delle assemblee per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario non è ancora conclusa e il dilemma del voto ai minorenni torna puntuale come ogni anno.

Riguarda tutte le associazioni, ma in particolare quelle che svolgono in maniera principale o esclusiva attività con i minorenni.

Di conseguenza hanno un corpo sociale formato da pochi adulti e moltissimi minorenni.

Facciamo il punto sulle norme in vigore ad oggi, tenendo presenti anche i pronunciamenti in merito della Corte di Cassazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

I minorenni possono essere soci di una associazione?

La risposta è si.

Possono manifestare la volontà di affiliarsi ad una associazione, perché rientra nel novero delle libertà fondamentali della persona garantite dalla Costituzione italiana  (art.2  e  art.18).

I minorenni però non possono auto-rappresentarsi perché dal punto di vista giuridico dispongono della capacità giuridica ma non della capacità di agire.

 

Capacità giuridica

È la capacità di esercitare i propri diritti e assumere doveri.

La capacità giuridica si acquista alla nascita e viene riconosciuta in misura uguale a tutte le persone.

 

Capacità di agire

Si acquista generalmente al raggiungimento della maggiore età (salvi i casi di emancipazione), dove si presume che la persona possieda la capacità di autodeterminarsi e di curare i propri interessi.

Fino al compimento della maggiore età, il minore è sottoposto alla responsabilità di entrambi i genitori, i quali agiscono in suo nome e per suo conto.

Alla luce di quanto sopra la domanda di ammissione all’associazione deve essere firmata dai genitori, con l’accortezza per l’ente di individuare la potestà congiunta o disgiunta in caso di separazione o divorzio  (art.320 Codice Civile).

 

I minorenni possono votare ed essere votati?

I minorenni hanno il diritto di essere convocati alle assemblee, di partecipare e di esprimere la propria opinione, come qualsiasi altro socio.

Non possono però né votare né essere votati perché non godono del diritto di elettorato attivo e passivo, che si consegue con il compimento della maggiore età.

 

Come comportarsi per le votazioni in assemblea?

Dal punto di vista fiscale, in sede di accertamento, la scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa può portare a contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Di conseguenza è interesse dell’associazione che ci sia una buona partecipazione dei soci, anche minorenni.

Su questo punto ci sono stati alcuni pronunciamenti che hanno fornito agli enti associativi indicazioni preziose per operare correttamente.

In primo luogo la Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con l’ordinanza del 04/10/2017 n.23228 ha stabilito che: “...circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

Prendendo spunto dalla pronuncia della suprema Corte, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la  nota 1309/2019,  ha ribadito che: “…anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In parole più chiare la Corte di Cassazione ed il Ministero:

  • rilevano una “carenza di democrazia interna” da parte degli enti associativi che non prevedono la partecipazioni dei minorenni al voto nelle assemblee;
  • ribadiscono il diritto del minore ad essere rappresentato dal genitore, che agisce per suo conto intervenendo in assemblea.

Alla Corte e al Ministero si aggiungono gli uffici regionali del RUNTS, alcuni dei quali stanno avanzando contestazioni proprio sulla mancanza di norme specifiche riguardanti il voto dei minorenni negli statuti degli enti che  stanno trasmigrando.

È opportuno quindi che gli enti non profit verifichino il proprio statuto e procedano, se necessario, ad effettuare una modifica statutaria (scrivici  per avere il nostro aiuto).

 

CTS o TUIR?

Come spesso succede, sulla questione dei soci minorenni il mondo non profit deve giostrarsi tra due fonti normative che non sono omogenee:

  • il  Codice del Terzo Settore  non fa alcuna distinzione tra soci delle diverse fasce di età e definisce associati tutti coloro che aderiscono all’ente associativo;
  • il TUIR  (D.P.R. 917/1986)  nell’articolo 148, comma 8, lettera c) prevede “per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.

In sostanza il principio del Testo Unico diverge sia con il Codice del Terzo settore, il quale non fa distinzione di età, che con la pronuncia della Corte di Cassazione.

È quindi indispensabile un intervento del legislatore al fine di assicurare l’univocità interpretativa della norma.

 

E per le elezione degli organi sociali?

Gli organi sociali degli enti associativi che hanno una prevalenza di soci minorenni sono inevitabilmente composti sempre dalle stesse persone (se i soci adulti sono pochi non c’è molto margine di ricambio).

Questo potrebbe essere un problema.

Sappiamo infatti che l’amministrazione finanziaria non vede di buon occhio gli organismi dirigenti che rimangono inalterati negli anni perché lo ritiene un indizio di attività commerciale mascherata da associazione.

La partecipazione del genitore all’assemblea in rappresentanza del figlio minorenne risolverebbe anche questo problema.

Resta tuttavia la difficoltà di individuare la potestà congiunta o disgiunta in caso di separazione o divorzio dei genitori.

Per quanto riguarda le elezioni invece, dato che non è possibile eleggere un genitore in rappresentanza di un minorenne, una soluzione potrebbe essere quella di tesserare i genitori più attivi e sollecitarli a candidarsi alle cariche associative.

In questo modo l’associazione:

  • eviterebbe eventuali contestazioni sull’immobilità delle cariche associative;
  • attiverebbe un circolo virtuoso di partecipazione attiva dei soci e di energie nuove che entrano in circolo, a vantaggio dell’associazione stessa.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento?  Scrivici.

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