Norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e antincendio: interessano anche alle associazioni?

aIl  D.lgs. 81/2008  (art.37) sancisce in modo generico l’obbligo per il datore di lavoro di informare e formare i lavoratori dei rischi inerenti l’attività lavorativa e di attestarne l’avvenuta formazione.

La norma non fa alcuna differenza tra aziende private e associazioni. Di conseguenza anche queste ultime sono obbligate a mettersi in regola, in forme diverse in base alle attività svolte e al personale impiegato (dipendenti, collaboratori, prestatori di lavoro occasionale, ecc.).

Viene in soccorso la  Legge 98/2013  che prevede l’esenzione per le associazioni che impiegano volontari (ossia soci che lavorano gratuitamente) o collaboratori sportivi (ossia soci che percepiscono rimborsi spese non superiori a € 7.500 annui).

Resta comunque eticamente corretto per l’associazione, anche se non è espressamente obbligata a farlo, fornire ai propri volontari e collaboratori una formazione di massima rispetto alla gestione delle emergenze.

Sia i datori di lavoro (quindi i presidenti delle associazioni) che i loro dipendenti sono tenuti a partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

I cori hanno durata diversa, in base alle attività svolte all’interno dell’associazione (e quindi in base al livello di rischio).

Il mancato adeguamento comporta una sanzione penale di 4-8 mesi di arresto o ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro, fino alla sospensione dell’attività per più di un mancato inadempimento.

Inoltre, le associazioni che impiegano personale retribuito devono:

  • redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • dotarsi di un certificato antincendio (nel caso in cui abbiano una superficie lorda superiore a 200 mtq. e/o svolgano attività di intrattenimento).

Infine, le Associazioni che organizzano eventi pubblici (spettacoli, concerti, ecc.) devono redigere il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI).

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