Semplificazioni fiscali: pubblicità e sponsor hanno la stessa detrazione Iva

Il  decreto legislativo sulle Semplificazioni fiscali , che entrerà in vigore il 13 dicembre prossimo, ha disposto un’unica percentuale di detrazione sia per le fatture di pubblicità che per quelle di sponsorizzazione.

Dal 13 dicembre in poi le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione saranno soggette alla detrazione forfettaria dell’IVA del 50%.

Per chi non è avvezzo ad emettere fatture per tali prestazioni, significa che l’associazione emette fattura per l’importo di sponsorizzazione pattuito con lo sponsor e ci applica correttamente l’IVA del 22%.

In sede di versamento all’erario dell’imposta incassata, l’associazione verserà solo il 50% della somma.

Per le organizzazioni non profit questa novità è una semplificazione operativa e un ulteriore alleggerimento dell’imposizione fiscale, rispetto ai vantaggi fiscali di cui già beneficia da molti anni.

Sono proprio queste agevolazioni che attirano molti privati a costituire false associazioni per lucrare eludendo il fisco.

Finora la normativa prevedeva detrazioni IVA differenziate: 50% per la pubblicità, solo 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione e 1/3 per le cessioni/concessioni di riprese video e audio.

Questa differenziazione negli anni ha portato ad un elevato numero di contenziosi tra l’Agenzia delle Entrate e gli enti non profit, perché gli accertatori tendevano ad inquadrare le operazioni come sponsorizzazioni per avere un gettito fiscale più alto e le organizzazioni si trovavano a dover addurre prove atte a dimostrare la natura pubblicitaria delle operazioni fatturate.

La nuova norma punta a ridurre drasticamente le occasioni di contenzioso in materia, considerata anche la difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.

 

Chi usufruisce di questa disposizione

In linea di massima ne beneficiano:

  • le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno precedente hanno conseguito un utile da attività commerciale non superiore a € 250.000;
  • le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco;
  • le società sportive costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro;
  • le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di lucro.

 

Per lo sponsor cambia poco

In realtà finora la vita non è stata facile neanche per lo sponsor: l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, qualificava i costi sostenuti per sponsorizzazione come spese di rappresentanza, anziché annoverarli tra le spese di pubblicità.

Questo portava ad una diversa deducibilità del costo, quindi determinava un reddito d’impresa più alto.

Dal 13 dicembre in poi, sotto il profilo della deducibilità ai fini delle imposte dirette, le spese di sponsorizzazione e quelle di pubblicità, ai sensi dell’art.108 TUIR, sono integralmente deducibili nell’anno in cui sono state sostenute, oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

 

Consigli pratici

Aspettiamo la pubblicazione delle circolari attuative per capire come dovranno essere gestiti gli aspetti pratici della nuova norma.

Per quanto riguarda gli sponsor, ai fini della corretta qualificazione delle spese di sponsorizzazione, ricordiamo che l’orientamento della Suprema Corte è quello di verificare la strategia aziendale:

  • le spese di rappresentanza coincidono con la crescita dell’immagine ed il maggior prestigio dell’azienda;
  • le spese di pubblicità o sponsorizzazione hanno una diretta finalità promozionale, di incremento commerciale e di clientela.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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