Le collaborazioni sportive dilettantistiche

Dopo la novità importante del  nuovo registro CONI,  le collaborazioni sportive dilettantistiche sono un’altra novità complessa che gli enti sportivi devono gestire.

 

Le collaborazioni sportive dilettantistiche: i riferimenti normativi

La  Legge di Bilancio 2018  ha sancito che dal 1° gennaio 2018 le prestazioni delle collaborazioni rese per fini istituzionali (art.2 comma 2 lettera del Dlgs 81/2015), in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e disciplinati  dall’art.90  L.289/2002  costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Lo stesso comma ha stabilito che le tipologie di prestazioni per le quali dovranno essere stipulate le collaborazioni coordinate e continuative dovranno essere individuate dal CONI.

 

Il trattamento fiscale e tributario dei compensi sportivi

Il comma 359 della Legge di Bilancio 2018 sancisce che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi, ai sensi dell’art.67 comma 1 lettera m del TUIR (DPR 917/1986).

Questa norma si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 del TUIR.

Per le associazioni e le società sportive non lucrative il trattamento tributario è quello di cui:

  • all’art.67 comma 1 lettera m del TUIR,
  • all’art.69 comma 2 del TUIR,
  • all’art.25 comma 1 Legge 133/1999,

con innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito da euro 7.500,00 a euro 10.000,00 (comma 367).

In più gli enti sportivi dilettantistici non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assicurativa.

Per quanto riguarda le società sportive lucrative il comma 360 dispone che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.

 

Le collaborazioni sportive dilettantistiche: quali sono gli adempimenti?

Le ASD e le SSD dovranno stipulare dei contratti di collaborazione coordinata continuativa per le prestazioni sportive dilettantistiche.

Inoltre dovranno:

  • fare la comunicazione preventiva al centro per l’impiego,
  • tenere il Libro Unico del Lavoro;
  • predisporre il cedolino paga (quindi affidarsi ad un consulente del lavoro).

 

In conclusione

Ho scritto all’inizio di questo articolo che dobbiamo attendere che il CONI comunichi quali sono le prestazioni da assoggettare al regime delle co.co.co.

La domanda che sorge spontanea è: considerato che le collaborazioni sportive dilettantistiche sono in vigore da quasi tre mesi, quando il CONI affronterà il problema e pubblicherà l’elenco delle prestazioni che rientrano nel nuovo regime?

Inoltre ci auguriamo che anche il Ministero del Lavoro pubblichi dei chiarimenti sull’argomento.

Intanto però tutti gli enti sportivi sono in estrema difficoltà poiché:

  • devono gestire una nuova legislazione senza avere tutti gli strumenti per farlo (quindi basandosi solo sul buon senso),
  • sono esposti, senza volerlo, a situazioni difficili in caso di controlli.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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