Benedetta:
Le associazioni culturali come la nostra possono continuare ad adottare il regime fiscale agevolato L.398/1991?
L’associazione di cui sono tesoriera è un ente non commerciale e non è iscritta ad alcun registro.
tornaconto&c. risponde:
Il legislatore, per mezzo del Titolo X (artt.79 a 89) del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha revisionato la normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente non commerciale.
In particolare:
- l’art.89 co.4 ha modificato l’art.148 co.3 del TUIR stabilendo che la previsione di decommercializzazione contenuta nella disposizione fiscale può essere adottata dalle “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche”;
- l’art.102 co.2 lettera e) restringe il campo di applicazione della Legge 398/1991 riportandolo ai soggetti destinatari originari per cui era nata, ossia gli enti sportivi dilettantistici.
Il Titolo X CTS è in vigore?
Attenzione: gli artt.89 e 102 CTS troveranno applicazione solo nel momento in cui il Titolo X entrerà definitivamente in vigore.
Infatti l’art.104 co.2 CTS prevede che “Le disposizioni del titolo X, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea”.
E ad oggi la Commissione europea non ha rilasciato l’autorizzazione (art.101 co.10 D.lgs 117/2017 – Codice Terzo Settore) per dare avvio al regime fiscale dettato dal Codice Terzo Settore previsto nel Titolo X.
La L.398/1991 è ancora fruibile?
Alla luce di quanto sopra i seguenti enti:
- ETS (cioè gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore);
- associazioni culturali enti non commerciali non iscritte ad alcun registro;
possono continuare ad adottare i regimi fiscali previgenti la riforma, ovvero:
- il regime forfettario L.398/1991;
- la previsione di decommercializzazione contenuta nell’art.148 co.3 TUIR.
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