Mauro:
L’associazione sportiva dilettantistica di cui sono segretario non ha ancora modificato lo statuto per adeguarsi alla riforma dello sport.
Dato che la scadenza per farlo era il 30/06/2024 ci chiediamo cosa succederà: sono previste sanzioni? Possiamo adeguarci in ritardo?
tornaconto&C. risponde:
Entro il 30/06/2024 gli enti sportivi (ASD e SSD) dovevano aggiornare il proprio statuto per adeguarlo al D.lgs 36/2021.
Per la ASD che non lo ha fatto gli scenari sono diversi in base alla situazione concreta in cui si trova l’ente in questione.
Statuto approvato entro il 30/06/2024 ma non ancora registrato
La la scadenza del 30 giugno fissata dall’art.7 co.1-quater del D.lgs 36/2021 si riferisce all’adeguamento statutario quindi l’adempimento potrebbe essere assolto con l’avvenuta approvazione delle modifiche entro tale data da parte dell’assemblea, anche se il verbale non sia stato ancora registrato.
L’atto potrebbe essere registrato successivamente, entro i trenta giorni dalla data dell’assemblea, come stabilito dall’art.13 DPR 131/86.
Ma bisogna verificare se l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate dove ha sede la ASD in questione interpreta la norma in egual modo.
Analogo discorso va fatto per l’esenzione temporanea dall’imposta di registro poiché l’art.12 co.2-bis D.lgs 36/2021 si riferisce alle “modifiche statutarie adottate entro il 30/06/2024”.
Quindi per beneficiare dell’esenzione farebbe fede l’adozione – cioè l’approvazione in assemblea – e non la registrazione dell’atto entro il 30 giugno.
Attenzione: l’esenzione non vale in relazione a qualsiasi modifica statutaria, ma solo per quelle riferite agli adeguamenti e alle integrazioni necessari a conformare lo statuto alla riforma dello sport, ossia:
- art.7 (clausole obbligatorie);
- art.8 (assenza del fine di lucro);
- art.9 (attività diverse);
- art.11 (nuovo regime di incompatibilità per gli amministratori).
Questo punto è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.3 del 16/02/2024.
Statuto approvato e registrato dopo il 30/06/2024
In questo caso l’ente non può godere dell’esenzione temporanea dall’imposta di registro in base al principio esposto nel capitolo precedente, anche se le modifiche effettuate fossero limitate agli adeguamenti obbligatori per legge.
Inoltre l’ente potrebbe rischiare la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (vedi il capitolo seguente).
Statuto non aggiornato
Sia in caso di adeguamento tardivo che di adeguamento non effettuato, l’art.7 co.1-quater D.lgs 36/2021 dispone la cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Ma la cancellazione non è automatica e immediata bensì è il punto finale di un procedimento che inizia con la diffida formale ad integrare gli atti da parte del Dipartimento per lo sport, nel rispetto dell’iter previsto dall’art.6 co.6 D.lgs 39/2021.
Il Dipartimento deve assegnare all’ente un termine per adempiere “non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal registro”.
Per completezza d’informazione ricordiamo che lo statuto modificato, dopo la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, deve essere comunicato alla Disciplina o Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva al quale l’ente è affiliato affinché quest’ultimo provveda ad aggiornare i dati nel RAS.
La mancata comunicazione all’organismo affiliante potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni previste dall’organismo stesso.
Consigliamo quindi alla ASD in questione di effettuare con urgenza le modifiche convocando l’assemblea straordinaria quanto prima.
A questo proposito ricordiamo che la riforma dello sport non ha previsto semplificazioni sui quorum assembleari, quindi gli enti sportivi devono procedere con l’assemblea straordinaria e con le maggioranze previste dal proprio statuto.
Per aiutarvi nel lavoro di scrittura delle modifiche dello statuto suggeriamo di leggere questo articolo.
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