Con la circolare n.6 del 9 agosto 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sulle disposizioni introdotte dalla L.104/2024, la quale ha apportato alcune semplificazioni al Codice del Terzo Settore (CTS).
La circolare del Ministero è entrata nel merito della disciplina contabile degli enti del Terzo settore (ETS) e più precisamente dell’art.13 del Codice Terzo Settore.
Vediamo di seguito i punti sui quali si sofferma la circolare.
Rendiconto per cassa degli ETS
La L.104/2024 ha innalzato da 220.000€ a 300.000€ il limite per l’utilizzo del rendiconto per cassa da parte degli ETS privi di personalità giuridica.
Invece gli ETS con personalità giuridica che superano la soglia di 60.000€ annui di entrate sono tenuti ad adottare il bilancio d’esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).
Con queste modifiche il legislatore vuole allineare due diverse esigenze:
- assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- garantire agli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la possibilità di venire a conoscenza della consistenza del patrimonio e conseguentemente la capacità dell’ente di fare fronte alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del RUNTS.
L’innalzamento delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio (art.13 co.1 CTS), qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
ETS con entrate annue inferiori a 60.000€
Tutti gli ETS (con e senza personalità giuridica) con entrate inferiori a 60.000€ annui hanno la possibilità di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
In questo caso il Ministero precisa che dovrà essere predisposto un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n.39/2020.
Entrata in vigore
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle novità è necessario distinguere a seconda se l’esercizio sociale coincida o meno con l’anno solare.
Nell’ipotesi in cui l’esercizio finanziario coincida con l’anno solare, le novità dovranno essere applicate a partire dal rendiconto relativo al 2025.
Facciamo un esempio:
- l’ETS senza personalità giuridica che nell’anno 2024 ha incassato proventi comunque denominati pari a 280.000€ potrà continuare a predisporre per cassa anche il rendiconto relativo all’anno 2025;
- l’ETS con personalità giuridica che nell’anno 2024 ha incassato ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 60.000€ dovrà redigere il bilancio d’esercizio nel 2025.
Nel caso in cui l’esercizio finanziario non coincida con l’anno solare e inizi in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024), le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024-2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio finanziario 2023-2024.
Per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio in data antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024) i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento il risultato dal bilancio dell’esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
Organo di controllo e Revisione legale dei conti
La circolare fornisce istruzioni sulla modifica dei parametri che fanno scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e di revisione legale.
In riferimento agli incarichi già in essere, la circolare specifica che la verifica del superamento dei predetti limiti deve essere effettuata alla chiusura del bilancio relativo all’anno 2024.
Deposito bilanci e rendiconti raccolte fondi
Nella vecchia formulazione dell’art.48 CTS l’adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno.
In virtù della modifica apportata dalla L.104/2024 esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
In questo modo si è voluto armonizzare la norma con le esigenze degli enti che operano con esercizio finanziario diverso da quello solare.
La nuova regola è entrata in vigore il 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della L.104/2024 sopra citata.
Adeguamento statuto
Nella circolare il Ministero chiarisce che eventuali difformità tra le clausole statutarie e le nuove disposizioni non implicano l’obbligo per l’ETS di provvedere immediatamente alla modifica statutaria.
L’Ente è tenuto a provvedere ad allineare il testo statutario alla prima occasione utile.
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