Decreto Omnibus: novità per gli enti sportivi

Lo scorso 10 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  DL 113/2024  “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, cosiddetto decreto Omnibus.

Il decreto contiene, tra i vari interventi, alcune importanti novità in materia di sport.

 

Regime IVA per corrispettivi specifici

L’articolo 3 del decreto Omnibus apporta dei chiarimenti relativi al regime IVA applicabile dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) ai corrispettivi specifici per le prestazioni rese nei confronti dei terzi.

In sostanza la norma sancisce che fino al 1° gennaio 2025 – data in cui entrerà in vigore l’art.5 co.15-quater del D.lgs 146/2021 (convertito in legge dalla L.215/2021) – le ASD e SSD possono continuare ad applicare la disciplina prevista dall’art.4, co.4 del DPR 633/1972. Tale norma tiene fuori campo IVA i corrispettivi specifici di cui sopra.

Inoltre l’articolo 3 stabilisce che “sono fatti salvi i comportamenti” degli enti sportivi dilettantistici che hanno già applicato l’esenzione IVA ai corrispettivi (art.36-bis DL 75/2023) prima dell’entrata in vigore del DL 113/2024.

 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

L’art.4 del decreto Omnibus introduce un credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’intenzione del Governo è quella di incentivare la promozione e il sostegno delle attività sportive riconoscendo il ruolo fondamentale dello sport nella promozione della salute e della coesione sociale, attraverso la sostenibilità finanziaria del settore sportivo dilettantistico.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 10/08/2024 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15/11/2024.

Per questo provvedimento è stato stanziato un budget di 7 milioni di euro per l’anno 2024.

L’investimento deve essere effettuato in campagne pubblicitarie di importo non inferiore a 10.000,00 euro ed è rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche:

  • con ricavi di cui all’art.85 co.1 lett. a) e b) del TUIR;
  • relativi al periodo d’imposta 2023;
  • prodotti in Italia e pari almeno a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Il requisito dei ricavi non è applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite dal 1° gennaio 2023.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L.398/1991.

Attenzione: il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17  D.lgs 241/1997,  previo benestare del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I criteri per presentare l’istanza saranno pubblicati dal  Dipartimento dello Sport.

 

Aliquota IVA ridotta

L’art.5 del decreto Omnibus dispone modifiche alla disciplina in materia di IVA, introducendo l’aliquota del 5% per:

  • i corsi relativi alle attività sportive invernali;
  • la cessione di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari (solo per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.

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