L’assenza dello scopo di lucro è uno dei requisiti necessari affinché un’organizzazione possa qualificarsi come ente non profit (ente del terzo settore, ente sportivo o ente non commerciale).
Le norme di riferimento degli enti senza scopo di lucro sanciscono che gli statuti debbano prevedere l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad un altro ente avente la medesima qualifica.
Ma come si determina il patrimonio da devolvere?
La domanda sembra banale, ma non lo è affatto, in particolare per gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’8 agosto scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sull’argomento con la nota direttoriale n.11508.
La nota fornisce informazioni molto importanti rispetto al periodo temporale che deve essere preso in esame dagli enti del Terzo settore (ETS) per calcolare il patrimonio da devolvere.
Le riporto qui di seguito, ma prima è opportuno fare una breve precisazione per intenderci bene.
Premessa: quando bisogna devolvere il patrimonio?
I casi in cui l’ente deve devolvere il proprio patrimonio sono sostanzialmente tre:
- l’ente si scioglie (l’assemblea straordinaria ne delibera lo scioglimento e l’ente cessa di esistere dopo aver effettuato tutti i passaggi burocratici del caso);
- l’ente si cancella dal RUNTS, ma continua ad esistere ai sensi del codice civile;
- l’ente viene cancellato d’ufficio dal RUNTS in base all’art.50 co.2 CTS, ma continua ad esistere ai sensi del codice civile.
Enti trasmigrati al RUNTS da precedenti registri
Mi riferisco in particolare alle:
- organizzazioni di volontariato (ODV),
- associazioni di promozione sociale (APS),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Riguardo agli enti sopra elencati il Ministero sancisce che, ai fini dell’individuazione del termine di decorrenza dell’eventuale incremento patrimoniale da devolvere, si debba fare riferimento alla precedente iscrizione nei registri di riferimento e non alla data di effettiva iscrizione al RUNTS.
In parole più chiare significa che il patrimonio da devolvere è quello accumulato da quando l’ente è stato iscritto al registro previgente il RUNTS (ad esempio il registro delle APS tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e non da quando è trasmigrato al RUNTS.
La logica di tale regola deriva dal fatto che durante il periodo in cui l’ETS è stato iscritto sia ai registri previgenti che al RUNTS ha goduto di un regime fiscale di vantaggio senza interruzioni.
L’incremento patrimoniale così generatosi deve essere tutelato e redistribuito alla comunità attraverso la donazione ad altro ETS.
Le ONLUS
Per le ONLUS l’iscrizione al RUNTS non è automatica, ma avviene tramite una specifica richiesta di iscrizione dell’ente.
Però il Codice del Terzo Settore esclude l’obbligo di devolvere il patrimonio per il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS (art.101 co.8 D.lgs 117/2017).
Di conseguenza anche le ONLUS devono applicare la regola dettata dalla nota ministeriale calcolando l’incremento patrimoniale dalla data di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Enti migrati da una sezione all’altra del RUNTS
L’ente che decide di spostarsi da una sezione ad un’altra del RUNTS non è obbligato a devolvere il proprio patrimonio poiché si tratta di migrazione e non di scioglimento o cancellazione dal Registro.
L’ente quindi continua a mantenere la qualifica di ETS e a godere dei benefici fiscali collegati a questo attributo.
Enti che escono dal RUNTS
Può accadere che l’ente iscritto o trasmigrato al RUNTS:
- decida di cancellarsi dal Registro;
- venga cancellato d’ufficio dal Registro a seguito della mancanza dei requisiti per restare iscritto.
In caso di cancellazione d’ufficio, l’ente può continuare ad operare ai sensi del codice civile, ma “deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale” ai sensi dell’art.50 co.2 CTS.
Enti iscritti ex novo al RUNTS
Per tutti gli altri enti del terzo settore non provenienti dai pregressi registri di riferimento, l’incremento patrimoniale sarà è definito a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Foto di Eduard Reisenhauer da Pixabay
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.