È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (108/2025) del D.lgs 84 del 17/06/2025, il quale ha dato via libera alla disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017) e dell’impresa sociale (D.lgs 112/2017).
Con il decreto 84/2025 il Consiglio dei Ministri ha recepito la comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE ed è intervenuto apportando alcune modifiche al D.lgs 117/2017.
Con la successiva legge di conversione 108/2025 – precisamente all’art.8 – è stata confermata la decorrenza al 1° gennaio 2026 delle norme fiscali relative agli enti del Terzo Settore, in particolare quelle contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS).
Vediamo le modifiche apportate al CTS qui di seguito, tenendo presente che si tratta di norme fiscali che avranno un impatto notevole sugli enti del Terzo settore (ETS) cioè quelli iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Ma in realtà anche gli enti che non sono iscritti al RUNTS dovranno fare i conti con queste novità e potrebbero rivalutare la propria scelta.
In fondo all’articolo ho inserito alcune considerazioni finali sullo scenario che ci aspetta nel 2026.
Cosa prevede il D.lgs 84/2025?
Il DL Fiscale all’art.8 co.1 lettera b) modifica la decorrenza dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del titolo X contenute nel Codice del Terzo settore (CTS) rimuovendo il riferimento all’autorizzazione della Commissione europea.
Il “nuovo” art.104 co.2 del D.lgs 117/2017 prevede che “Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”.
Di conseguenza le norme fiscali del D.lgs 117/2017 saranno operative:
- dal 1° gennaio 2026 per gli ETS con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare;
- dal primo giorno del nuovo esercizio sociale per gli ETS con esercizio sociale “a cavallo” di due anni. Ad esempio: l’ente con esercizio dal 01/09/2025 al 31/08/2026 dovrà applicare le nuove norme fiscali dal 1° settembre 2026.
Quali norme fiscali entreranno in vigore dal 2026?
In sostanza le norme fiscali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 sono:
- le disposizioni dell’art.79 del CTS, che introduce specifici criteri per definire la commercialità/non commercialità degli ETS e delle attività di interesse generale da essi svolte;
- i regimi forfetari per la tassazione delle attività:
- art.80 per gli ETS non commerciali;
- art.86 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (le APS saranno escluse dall’applicazione dell’art.148 co.3 del TUIR).
Rimane, invece, soggetta all’autorizzazione della Commissione europea l’entrata in vigore dell’art.77 del D.lgs 117/2017 (“titoli di solidarietà”).
Dal 1° gennaio 2026 saranno operative anche le disposizioni previste dall’art.89 del CTS ossia:
- l’abrogazione per le associazioni culturali e gli ETS della legge 398/1991, che rimarrà in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
- la rimozione dall’art.148 co.3 del TUIR delle associazioni culturali e delle associazioni di formazione extra-scolastica della persona. Questi enti non potranno considerare entrate di natura non commerciale i corrispettivi specifici da attività a pagamento svolte nei confronti dei loro soci, in diretta attuazione delle finalità istituzionali (ad esempio corsi e/o laboratori). Tali associazioni dovranno, quindi, decidere se trasformarsi in enti del Terzo settore o continuare a svolgere le loro attività con le modalità solite rischiando la prevalenza commerciale e di conseguenza la perdita della qualifica di ente non commerciale.
La scomparsa delle ONLUS
Le ONLUS entro il 31/03/2026 dovranno decidere se iscriversi o meno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore scegliendo la sezione più adatta in base alle proprie caratteristiche.
Per molte di loro non sarà una scelta facile collocarsi in una sezione piuttosto che un’altra poiché potrebbero non avere diritto ad alcune importanti esenzioni (vedi la risposta dell’Agenzia delle Entrate n.475 del 15/07/2021).
Ma una scelta ponderata va fatta partendo per tempo, onde evitare la devoluzione obbligatoria del loro patrimonio.
Per approfondire la situazione delle ONLUS consiglio di leggere questo articolo.
Le imprese sociali
L’art.14 del D.lgs 84/2025 prevede dal 1° gennaio 2026 l’applicazione delle misure fiscali ed il sostegno economico previsti dall’art.18 D.lgs 112/2017.
Restano invece ancora in stand by le agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali (art.18 co.3, 4 e 5) per le quali bisogna attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
In conclusione
Le norme fiscali che gli enti non profit hanno utilizzato finora cambieranno radicalmente dal 1° gennaio 2026.
Cambierà il modo in cui gli enti devono valutare se un’attività è di natura commerciale o meno e l’impianto della gestione contabile-amministrativa di moltissimi enti non profit (in particolare quelli medio-piccoli).
Alla luce del recente decreto legislativo 84/2025 ogni ente deve valutare se iscriversi o meno al RUNTS e l’analisi va fatta sia in base alle attività svolte che alla propria organizzazione interna (se hai bisogno di supporto chiedimi una consulenza).
Le ONLUS sanno già che devono cambiare il proprio statuto e trasformarsi in altro soggetto per potersi iscrivere al RUNTS. Ma quale forma è più idonea: ODV, APS, impresa sociale e ETS generico?
Anche in questo caso bisogna analizzare ogni caso considerando le specificità e le necessità di ogni singolo ente, ma è fondamentale prepararsi e organizzarsi per in modo da essere pronti entro la fine dell’anno 2025.
Vuoi maggiori informazioni? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.

