L’impresa sociale è una qualifica giuridica che esiste da diverso tempo, ma attraverso la riforma del Terzo settore ha trovato spazio nel nuovo ordinamento degli enti del Terzo settore (ETS) suscitando nuovo interesse.
Facciamo il punto allora sulle norme che regolano l’impresa sociale, su cos’è e cosa può fare, sugli obblighi fiscali e sui controlli.
Norme di riferimento
Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs 112/2017, le norme del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017), la L. 381/1991 (che disciplina le cooperative sociali) e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
Cos’è l’impresa sociale
La qualifica di impresa sociale non modifica la natura civilistica dell’ente, questo significa che possiamo avere associazioni “imprese sociali”, fondazioni “imprese sociali”, ecc.
La scelta della qualifica giuridica dell’impresa sociale dipende dalle specificità dell’ente, ad esempio una prevalenza di entrate commerciali piuttosto che la presenza di un patrimonio considerevole.
L’ente può perdere la qualifica di impresa sociale e in questo caso il patrimonio residuo deve essere devoluto:
- ad altri enti del Terzo Settore,
- o al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
Per qualificarsi come impresa sociale, un’organizzazione deve:
- svolgere in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
- avere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- essere senza scopo di lucro;
- adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all’attività.
Chi può essere impresa sociale e chi no
Ai sensi dell’art.1 D.lgs 112/2017 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, comitati) inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e società di capitali).
Oltre agli enti sopra esposti, possono assumere tale qualifica:
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che per le attività di impresa di interesse generale adottino un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e costituiscano un patrimonio destinato e tengano separatamente le scritture contabili;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Attività d’impresa di interesse generale
Al fine di acquisire e mantenere la qualifica di impresa sociale, questi enti sono tenuti a svolgere in maniera stabile e prevalente le attività d’impresa di interesse generale previste dall’art.2 del D.lgs 112/2017.
Mettendole a confronto con le attività di interesse generali previste dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) notiamo delle similitudini, salvo per il micro credito (per l’impresa sociale) e per altre attività tipiche specifiche degli enti benefici ETS (beneficenza, tutela dei diritti, ecc.).
Ecco alcuni esempi di attività di impresa di interesse generale:
- interventi e servizi socio-sanitari;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale;
- tutela ambientale e gestione innovativa dei rifiuti e degli scarti;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- housing sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Come già accennato sopra, l’impresa sociale deve svolgere in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale.
Il co.3 art.2 D.lgs 112/2017 stabilisce che si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti dal D.M. del 22 giugno 2021.
In sostanza l’impresa sociale può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ma i ricavi non possono essere superiori al 30% dei ricavi complessivi.
Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella quale sono occupati in una misura non inferiore al 30% dei lavoratori totali:
- lavoratori molto svantaggiati (art.2, num.99 regolamento UE n.651/2014);
- persone svantaggiate o con disabilità (art.112 co.2 D.lgs 50/2016);
- persone beneficiarie di protezione internazionale (D.lgs 251/2007);
- persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’art.2 quarto comma L.1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
Assenza di scopo di lucro
L’art.3 D.lgs 112/2017 precisa che l’impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Tuttavia le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile possono rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.lgs 112/2017.
Le imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa possono ripartire ristorni ai soci nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto e che i criteri di ripartizione siano indicati nei documenti statutari.
La ripartizione dei ristorni ai soci è condizionata dalla presenza di un avanzo di gestione e deve essere proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici.
In forma limitata può ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, infatti l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
L’art.16 D.lgs 112/2017 prevede che le imprese sociali destinano una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalla Fondazione Italia Sociale, riservati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.
Tali versamenti sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante.
Costituzione dell’impresa sociale
L’impresa sociale si costituisce, qualunque sia la forma giuridica adottata, con atto pubblico nel quale oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, si deve esplicitare il carattere sociale con particolare riferimento all’oggetto sociale e l’assenza di scopo di lucro (art.5 D.lgs 112/2017).
L’ente deve essere iscritto nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese.
Tale registrazione soddisfa il requisito dell’iscrizione al RUNTS, in base a quanto previsto dall’art.11 co.3 del Codice del Terzo Settore.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono tenuti al deposito presso il Registro delle Imprese del solo regolamento e delle sue modificazioni.
Denominazione sociale
La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, deve contenere l’indicazione di “impresa sociale”.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza (art.6 D.lgs 112/2017).
Compagine sociale
Possono far parte dell’associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche, comprese quelle a scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche (artt.7 e 8 D.lgs 112/2017).
Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dall’atto costitutivo o dallo statuto dell’impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle specificità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
In relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati, è necessario che l’atto costitutivo o lo statuto preveda la possibilità per l’impresa sociale di avere un’assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima.
L’atto costitutivo o lo statuto possono riservare la nomina di componenti degli organi sociali a soggetti esterni all’impresa sociale.
Tuttavia, la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale.
Inoltre i documenti statutari devono prevedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
Infine, non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche.
Obblighi contabili
In conformità all’art.9 D.lgs 112/2017 le imprese sociali devono:
- tenere le scritture contabili in conformità alle disposizioni del Codice Civile (libro giornale, libro inventari, ecc.),
- redigere e depositare il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese.
Il bilancio sociale deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e deve essere pubblicato nel proprio sito internet.
Tra gli altri elementi da considerare nella stesura del bilancio sociale, va tenuto conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti le disposizioni dell’art.9 D.lgs 112/2017 si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Controlli
I controlli sono di natura interna ed esterna.
Controllo interno (art.10 D.lgs 112/2017)
Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale é costituita, è prevista la nomina di uno o più sindaci per i quali si richiede il possesso dei requisiti e l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza (artt. 2397 co.2 e 2399 del Codice Civile).
I sindaci sono chiamati a:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs 112/2017;
- attestare la conformità del bilancio sociale.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
Se l’impresa sociale supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel co.1 art.2435-bis del Codice Civile ha l’obbligo di far effettuare il controllo contabile ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o a sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
Controllo esterno (art.15 D.lgs 112/2017)
L’attività di controllo sull’impresa sociale è gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per le imprese sociali nella forma di società cooperative l’attività di controllo è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nella seconda parte di questo approfondimento analizzeremo le norme sul lavoro all’interno delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.
