Decreto Terzo Settore: novità su IVA, sport e altro

Il 12 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto Legislativo 186 del 04/12/2025   che introduce “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.

È un decreto che il settore non profit attendeva da tempo perché introduce importanti novità e agevolazioni fiscali, in particolare per:

  • gli enti del Terzo Settore (ovvero quelli iscritti al  RUNTS),
  • gli enti sportivi.

Vediamo quali sono le novità nel dettaglio relative al mondo non profit.

 

Detassazione delle plusvalenze

Viene inserito nel Codice del Terzo Settore  (D.lgs 117/2017)  l’art.79-bis che interviene in caso di passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualifica fiscale.

In questo caso l’art.79-bis consente agli enti di optare per la sospensione della tassazione sulla plusvalenza quando un bene strumentale esce dal regime d’impresa, a patto che il bene venga destinato al perseguimento di attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale (art.1).

L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Attenzione: l’imposta resta sospesa e la tassazione scatta se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

 

Regime fiscale forfettario per ODV e APS

Il decreto in esame porta a 85.000 euro la soglia del tetto dei ricavi commerciali per l’accesso al regime forfettario riservato alle ODV e APS (art.2).

Il decreto dunque modifica sia il D.L. 146/2021 (dove la soglia era di 65.000 euro) sia l’art.86 del Codice del Terzo Settore (dove la soglia era 130.000 euro).

Inoltre l’art.2 del decreto introduce un’importante semplificazione per le ODV e le APS che adottano il regime fiscale di cui all’art.86 del Codice del Terzo Settore: l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi (fatture elettroniche e registratore telematico) a partire dal 1° gennaio 2026.

 

IVA

Un’altra importante novità, peraltro già ampiamente anticipata dal Governo, è il rinvio al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo  regime di esenzione IVA  per gli enti associativi (art.6).

Inoltre l’art.3 del decreto in esame:

  • aggiorna la normativa IVA sostituendo agli artt.3 e 10 del DPR 633/1972 i riferimenti alla vecchia denominazione di ONLUS con quella di enti del Terzo settore;
  • sopprime il comma 7 dell’art.89 del Codice del Terzo Settore.

L’art.4 estende l’aliquota agevolata IVA del 5% – di cui già beneficiano le cooperative sociale ed i consorzi – alle imprese sociali per i servizi erogati come ad esempio le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale a favore di anziani e disabili, ecc.

Infine l’art.10:

  • sancisce che la detrazione dell’IVA è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica (cioè l’attività commerciale) svolta dall’ente;
  • conferma l’obbligo di contabilità separata tra attività istituzionale e attività commerciale.

 

Enti sportivi

L’art.7 del decreto estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 – già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche – alle società sportive dilettantistiche.

Inoltre innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui per l’accesso a tale regime.

 

In conclusione

Il decreto legislativo 186/2025 è indubbiamente un provvedimento che contiene numerose disposizioni positive per diversi tipi di enti non profit (ETS, enti sportivi, imprese sociali, ecc.).

Ma bisogna ricordare che il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (cioè i vari regimi fiscali previsti dal Codice) e questo passaggio sarà complesso per moltissimi enti, in particolare per quelli di piccola-media dimensione.

Ci sono ancora molti punti da chiarire sull’applicazione pratica di tali regimi, per questo attendiamo con urgenza un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare aspettiamo un chiarimento sull’art.79 del CTS che tratta la natura fiscale delle attività commerciali o non commerciali e la natura fiscale dell’ ETS commerciale o non commerciale.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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