Come gestire le prestazioni tra associazioni

Prendiamo spunto da una domanda che ci è arrivata per fare il punto sulla gestione delle prestazioni tra associazioni diverse.

A settembre riprendono le attività sociali di moltissimi enti e questo articolo li aiuterà a ripartire con il piede giusto.

 

Di cosa stiamo parlando?

Parliamo dei trasferimenti fondi che vengono effettuati da un ente a favore di un altro ente. I motivi possono essere vari: una donazione, oppure il pagamento di un servizio o di un prodotto, l’affitto di una sala, la partecipazione dei soci ad un corso, ecc.

Sono eventi che capitano spesso e che dal punto di vista fiscale vanno trattati in maniera diversa in base alla natura dell’operazione.

Chiariamo subito che le prestazioni tra associazioni non devono obbligatoriamente prevedere un pagamento, ma possono essere anche gratuite.

La prestazione gratuita non pone alcun problema, perché non esiste un trasferimento di denaro che potrebbe essere valutato di natura commerciale.

In caso di prestazione a pagamento invece, è la natura del rapporto di collaborazione in essere tra i due enti a definire se i trasferimenti di fondi sono gravati da un’imposizione fiscale.

Vediamo di seguito alcuni esempi.

 

Le prestazioni tra associazioni considerate non commerciali

L’erogazione liberale è la forma di trasferimento fondi non commerciale per definizione.

Si tratta infatti di un’offerta volontaria di denaro, beni o servizi senza alcuna necessaria controprestazione posta in essere dal soggetto beneficiario a favore del donante.

L’erogazione liberale che un’associazione riceve da un’altra associazione, a sostegno delle proprie attività istituzionali, non è considerata corrispettivo, quindi non è assoggettata a IVA né a IRES.

In parole povere: l’erogazione liberale è una donazione spontanea. In quanto tale non deve implicare alcun obbligo per chi la riceve.

Se esiste un obbligo come contropartita, non si tratta di donazione, ma di una prestazione di servizi e come tale va assoggettata a IVA e IRES (vedi il capitolo seguente).

Oltre all’erogazione liberale, esistono altre tipologie di trasferimento fondi che sono considerate de-commercializzate (art.148 comma 3 del TUIR  e  art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/1972).

I corrispettivi specifici pagati tra enti non profit non sono assoggettati a tassazione se entrambi gli enti:

  • fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria;
  • sono costituiti per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
  • hanno trasmesso il  modello EAS;
  • hanno inserito nello statuto le clausole contenute nel comma 8 dell’art.148 del TUIR;
  • hanno svolto l’attività oggetto della transazione economica in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Esempio: al corso/laboratorio (pittura, ballo, ecc.) organizzato dall’associazione X per i propri associati, possono partecipare anche i soci dell’associazione Y che ha aderito alla stessa organizzazione nazionale (Arci, Fitel, Uisp, ecc.).

Il corrispettivo specifico, che potrebbe essere chiesto ai partecipanti per sostenere le spese dell’attività, non è considerato commerciale ai fini IVA e imposte dirette se entrambe le associazioni hanno i requisiti elencati sopra.

 

Le prestazioni tra associazioni considerate commerciali

L’attività è considerata commerciale quando viene richiesto un pagamento specifico per l’acquisto di un bene o per la fruizione di un servizio.

Per esempio: è considerato commerciale il corrispettivo richiesto dall’associazione X all’associazione Y per l’utilizzo dei locali, se le due organizzazioni non aderiscono alla medesima associazione nazionale di riferimento.

È di natura commerciale anche il corrispettivo pagato da una persona non socia per partecipare al corso/laboratorio organizzato dall’associazione.

 

Cosa prevede la riforma del Terzo Settore

Le disposizioni in materia fiscale degli enti del Terzo Settore, stabilite dal  Codice del Terzo Settore, non sono ancora in vigore.

Dobbiamo attendere che vengano definiti e pubblicati ulteriori decreti attuativi, ma intanto è bene sapere che  molte regole cambieranno.

Per cominciare è il Codice del Terzo Settore a dirci quali sono le attività di interesse generale che possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore (art.5).

Sempre il Codice del Terzo Settore ci dice che non sono commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente o con il versamento di corrispettivi simbolici, che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, e comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per attività simili svolte con modalità concorrenziali nello stesso territorio (art.79).

In parole povere: sono ancora de-commercializzati i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare al corso/laboratorio, ma solo se i contributi:

  • sono simbolici;
  • coprono solo una frazione del costo effettivo del corso/laboratorio.

Sono considerati non commerciali anche una serie di servizi prestati in accreditamento o convenzione con la Pubblica Amministrazione, sempre che i corrispettivi siano limitati rispetto al mercato.

Restano invariate invece le seguenti disposizioni, che conosciamo bene:

  • non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni le somme versate dagli  associati o partecipanti  a titolo di quote o contributi associativi;
  • i proventi delle attività svolte in forma commerciale non devono superare le entrate derivanti dalle attività non commerciali, altrimenti l’associazione perde la  qualifica di ente non commerciale.

 

In conclusione

È sempre positivo che gli enti abbiano rapporti di collaborazione, che possono passare per l’affitto di una sala o la partecipazione dei rispettivi soci ad una attività sociale.

Dal punto di vista fiscale però le prestazioni tra associazioni sono un tema scottante perché è relativamente facile far passare come erogazione liberale una attività commerciale, al fine di evitare le imposte.

Ecco perché bisogna sempre valutare bene la situazione e decidere con accortezza.

Vale la pena prendere la partita IVA per affittare la sala 2 volte all’anno? Probabilmente no.

Magari si potrebbero esaminare altre forme di collaborazione, che prevedano anche l’uso della sala.

Vale la pena accettare persone non socie al corso organizzato per i soci? Sicuramente no.

Se quell’attività attira persone che non conoscono la nostra associazione, perché non cogliere l’occasione per illustrare loro gli scopi, le attività e invitarli ad aderire?

Sarebbe il modo migliore per allargare la base associativa e attrarre energie nuove all’interno del sodalizio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.