Compensi per amministratori e soci: regole e consigli

Vediamo come sono cambiate le regole sui compensi agli amministratori e ai soci con la riforma del Terzo Settore.

Alla fine, come sempre, i nostri consigli per lavorare tranquillamente.

La questione dei compensi per amministratori e soci è da sempre un tema molto delicato.

Se non correttamente motivati, i compensi potrebbero mascherare un’indiretta distribuzione degli utili.

In caso di verifiche fiscali, se l’indiretta distribuzione fosse accertata, causerebbe all’associazione la perdita della qualifica di ente non commerciale e delle agevolazioni fiscali ad essa collegate.

È un rischio elevato per le organizzazioni non profit, che si ritroverebbero dall’oggi al domani a dover sostenere imposte, tasse e contributi fino a 5 anni precedenti l’accertamento.

La sanzione è così elevata perché il divieto di distribuire in via diretta o indiretta gli avanzi di gestione è un principio cardine della disciplina riguardante gli enti associativi  (art.10 c.1 lett.d  D.Lgs 460/1997).

Anche il Codice del Terzo Settore approvato l’anno scorso ha ribadito il concetto, riprendendo pure il divieto di distribuzione nel caso di recesso del socio  (art.8 c.2  D.Lgs 117/2017).

 

In quali casi c’è distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione?

Sempre all’interno del Codice del Terzo Settore (art.8 c.3), troviamo l’elenco aggiornato dei casi in cui la corresponsione di denaro è considerata distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art.51 del  D.Lgs 81/2015,  salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.5 c.1 lett.b), g) o h);
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art.5;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento (salvo diversa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze).

 

Qual è la logica di queste regole?

Non dimentichiamoci che un’associazione raggiunge i propri scopi sociali prevalentemente con l’attività di volontariato dei soci.

Quindi non può avere come finalità la creazione di un’occasione di lavoro per i propri associati.

Tuttavia, per realizzare le attività previste nello statuto, può ricorrere a lavoro retribuito dei soci e non.

In sostanza il lavoro dei soci deve esser un mezzo e non un fine.

Di conseguenza il compenso deve essere limitato, giustificato e proporzionato all’attività svolta.

È fondamentale che gli incarichi e i compensi vengano sempre approvati dal Consiglio direttivo.

Sarebbe opportuno inoltre che le associazioni avessero un regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci, che definisse:

  • modalità e criteri per determinare l’utilizzo delle prestazioni retribuite da parte dei soci e/o amministratori;
  • gli importi da corrispondere.

 

Le Organizzazioni di Volontariato non possono dare compensi ai soci

Le OdV non possono assumere né retribuire i soci/volontari, poiché l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

Quindi il volontario non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Può invece percepire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate  (art.2 c.2 e 3  L.266/1991).

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto la possibilità per tutti gli enti che si iscriveranno al  RUNTS  di rimborsare anche piccole spese mensili non rendicontate.

Il rimborso va effettuato dietro presentazione di una autocertificazione da parte del volontario (ne avevamo parlato in  questo articolo).

Va detto però che questa pratica presta il fianco a facili contestazioni, quindi, se l’organizzazione non profit decide di servirsene, è fondamentale che lo faccia seguendone accuratamente tutte le regole.

L’OdV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure “al fine di qualificare e specializzare l’attività svolta” (art.3 c.4 L.266/91).

Per gli altri enti associativi (ASD, APS, ecc.) i soci possono:

  • ricevere rimborsi spese e indennità di trasferta per i costi documentati nell’ambito dell’attività dell’associazione;
  • essere retribuiti come dipendenti, lavoratori autonomi, collaborazioni occasionali, ecc. In questi casi le associazioni dovranno rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di lavoro.

 

In conclusione

I compensi sono un punto delicato al quale bisogna prestare molta attenzione.

Bisogna operare con trasparenza ed equilibrio per evitare contestazioni in sede di verifica fiscale.

Inoltre bisogna verbalizzare tutte le decisioni prese nelle sedi deputate.

Diamoci delle regole per la definizione dei compensi e rispettiamole.

Ultimo suggerimento: è importante che le entrate dell’ente non profit non vengano utilizzate esclusivamente per pagare i soci.

Se così fosse, in caso di controllo questo modo di operare sarebbe immediatamente contestato come devoluzione indiretta degli utili.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici

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