Comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali

Una delle principali novità introdotte dalla  L.215 del 17/12/2021  è l’obbligo, dal 1° gennaio 2022, di effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali.

Significa che dal 2022 il datore di lavoro deve inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro avvisandolo dell’avvio dell’attività di soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Considerato che il mancato invio o l’invio di una comunicazione infedele comporta sanzioni salate, è opportuno avere chiaro il perimetro di applicazione della norma.

In questo articolo ho riassunto:

  • i riferimenti normativi della nuova comunicazione preventiva;
  • se l’obbligo riguarda anche il mondo non profit;
  • cos’è il lavoro autonomo occasionale;
  • quali sono i soggetti interessati e quelli esclusi dall’obbligo di invio;
  • tempistiche;
  • modalità di invio e contenuto della comunicazione;
  • sanzioni;
  • altri adempimenti connessi alla gestione delle prestazioni occasionali.

 

Riferimenti normativi della nuova comunicazione preventiva

Ho già scritto sopra che l’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali deriva dalla L.215/2021.

Quest’ultima ha convertito in legge, con modificazioni, il  DL 146/2021,  il quale già introduceva l’obbligo di comunicazione (art.13 c.1 lettera d) al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive.

Successivamente l’Ispettorato del Lavoro, con la  nota n.29 dell’11/01/2022,  ha fornito le prime indicazioni utili per effettuare correttamente la comunicazione preventiva.

 

L’obbligo riguarda anche il mondo non profit?

Nella  nota n.109 del 27/01/2022  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito dei chiarimenti su questo argomento.

Alla domanda se gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale siano obbligati alla comunicazione dei lavoratori occasionali, il Ministero ha risposto “No, in quanto…il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.”

In parole più chiare, il Ministero ha spiegato che gli enti non profit che hanno solo codice fiscale e che svolgono esclusivamente attività non commerciale (quindi istituzionale) non sono obbligati ad inviare la comunicazione preventiva.

Invece gli enti non profit che svolgono attività d’impresa (cioè commerciale) in via ordinaria (cioè con partita IVA) o in via marginale sono tenuti ad inviare la comunicazione preventiva con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale (cioè commerciale).

Inoltre il Ministero ha chiarito che sono esentate dalla comunicazione preventiva le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte:

  • dai lavoratori dello spettacolo, se tali lavoratori autonomi sono già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione;
  • per conto di fondazioni ITS, in quanto l’espletamento della loro attività istituzionale nell’erogazione di percorsi formativi professionalizzanti non è qualificabile come attività di impresa;
  • in favore delle ASD e SSD in quanto queste operano senza finalità di lucro.

 

Un consiglio di buon senso

Immagino già la confusione che potrebbe crearsi all’interno dell’ente non profit e gli infiniti casi in cui potrebbero sorgere dubbi sulla natura fiscale di un’attività e – di conseguenza – sull’obbligo o meno di inviare la comunicazione obbligatoria.

Per evitare tale confusione consiglio agli enti che posseggono partita IVA di inviare sempre la comunicazione preventiva, a prescindere se il lavoro autonomo occasionale venga richiesto per un’attività istituzionale o commerciale.

 

Cos’è il lavoro autonomo occasionale?

L’art.2222 del Codice Civile  definisce la forma contrattuale di lavoro autonomo occasionale come “contratto d’opera”.

Tale contratto si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti di un committente, in cambio del versamento di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

 

Inquadramento fiscale

L’art.67 c.1 lettera l del TUIR  stabilisce che se una attività di lavoro autonomo non è esercitata abitualmente, rientra nella categoria dei redditi diversi.

 

Inquadramento previdenziale

I compensi da lavoro autonomo occasionale percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al pagamento del contributo previdenziale (INPS).

In caso di superamento della franchigia dei 5.000 euro, il lavoratore autonomo occasionale deve iscriversi alla  Gestione separata INPS  ed inserire nella ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto è:

  • per 2/3 a carico del committente,
  • per 1/3 a carico del lavoratore.

La parte a carico del lavoratore viene riportata nella ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale e versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto d’imposta.

I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti al contributo assistenziale INAIL.

 

I soggetti interessati e quelli esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva va inviata in caso di lavoratori autonomi occasionali:

  • inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”;
  • per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art.67 co.1 lett.l) del TUIR (DPR 917/1986).

Restano invece esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015;
  • i rapporti instaurati ex 54-bis del D.L. n.50/2017 (conv. da L. 96/2017);
  • le professioni intellettuali;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi“.

 

Tempistiche di invio

Entro il 18/01/2022 va inviata la comunicazione preventiva riferita ai rapporti di lavoro autonomo:

  • avviati dal 21/12/2021 e terminati all’11/01/2022;
  • in corso all’11/01/2022.

Per i rapporti avviati dal 12/01/2022 la comunicazione preventiva va inviata prima dell’inizio della prestazione.

 

Modalità di invio

Durante il periodo transitorio, cioè fino al 30/04/2022, è possibile effettuare la comunicazione attraverso l’invio di una email ordinaria agli indirizzi degli ispettorati territoriali del lavoro.

Dal 1° maggio 2022 la comunicazione preventiva va inviata telematicamente attraverso il portale dedicato, come sancito dalla  nota n.573 del 28/03/2022  dell’Ispettorato del lavoro.

È comunque possibile continuare ad inviare le comunicazioni via email, ma l’Ispettorato del lavoro avvisa che saranno soggette a verifica in maniera prioritaria rispetto a quelle inviate telematicamente  (nota n.881 del 22/04/2022).

 

Contenuto della comunicazione preventiva

Ad oggi la comunicazione può essere inserita direttamente nel corpo dell’email, senza alcun allegato, e deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • dati del prestatore/lavoratore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • luogo della prestazione;
  • descrizione sintetica dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (esempio: 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

In assenza di tutte le suddette informazioni la comunicazione sarà considerata omessa.

 

Annullamento della comunicazione

La comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

 

Sanzioni

In caso di omessa o infedele comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Non si applica la procedura di diffida.

 

Altri adempimenti legati alle prestazioni occasionali

Oltre al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, la corretta gestione delle prestazioni occasionali prevede una serie di passaggi che non sempre sono chiari agli enti non profit.

A monte, cioè prima ancora di inviare la comunicazione preventiva, bisogna redigere una lettera di incarico tra le parti (committente e prestatore) dove vengono determinati i punti chiave specifici della collaborazione di lavoro.

Il lavoratore occasionale, alla percezione del corrispettivo (secondo il criterio di cassa) emette una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (per importi superiori a 77,47 euro va applicata marca da bollo da 2 euro).

Nella ricevuta vanno indicati:

  • l’importo lordo della prestazione,
  • la ritenuta d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta,
  • l’importo netto, cioè quello effettivamente percepito dal contribuente.

Il committente, entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento, deve versare la ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24.

Sempre il committente, ogni anno deve rilasciare la Certificazione Unica dei compensi erogati al prestatore d’opera occasionale.

La Certificazione Unica, entro il 16 marzo (la data potrebbe variare) dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, deve essere:

  • trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  • consegnata dal committente al contribuente.

Successivamente, il committente deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il mod. 770 che contiene l’elenco di tutte le ritenute d’imposta operate e versate nell’anno precedente.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.