Corrado:
Vorrei un chiarimento in merito all’art.26 comma 7 del D.lgs 117/2017, il quale prevede il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e il regime di opponibilità di eventuali limitazioni di tale potere verso terzi.
Sono membro del consiglio direttivo di un’organizzazione di volontariato .
Attualmente stiamo predisponendo la variazione dello statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore.
tornaconto&c. risponde:
L’art.26 co.7 del D.lgs 117/2017 stabilisce che:
- il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale;
- le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Per potere di rappresentanza s’intende la prerogativa degli amministratori di esprimere all’esterno la volontà sociale.
Vuol dire che possono agire in nome e per conto dell’associazione.
Le limitazioni a tale potere di rappresentanza possono essere fatte valere contro i terzi solo se:
- siano state iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- o si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
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