Decreto “Cura Italia”: gli interventi per gli enti non profit

Il  DL n.18 del 17/03/2020,  così detto “Cura Italia”, è stato emanato dal Governo per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Molte delle misure contenute nel Decreto riguardano anche il Terzo Settore, compresi “gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

Le ho elencate in questo articolo, in maniera che gli enti non profit capiscano quali strumenti hanno a disposizione.

Spero che questo contributo li aiuti ad affrontare la situazione critica che stiamo vivendo.

Ti avviso che è un articolo lungo, poiché le misure che possono interessarti sono molte ed ho cercato di spiegarle una ad una.

Attenzione: nella legge di conversione del Decreto “Cura Italia” sono state aggiunte altre misure degne di attenzione. Le ho elencate in  questo articolo,  che ti consiglio di leggere subito dopo.

 

“Cura Italia”: disposizioni specifiche per gli enti del Terzo Settore

Alcuni articoli del Decreto sono dedicati espressamente al Terzo Settore.

Eccoli nel dettaglio.

 

Adeguamento degli statuti di ETS e imprese sociali (art.35 c.1 e 2)

Viene rinviata al 31 ottobre 2020 la scadenza, originariamente prevista al 30 giugno, per lo svolgimento delle assemblee di adeguamento degli statuti di:

  • organizzazioni di volontariato (OdV);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • associazioni di promozione sociale (APS).

Il rinvio riguarda la possibilità di effettuare le assemblee con le modalità agevolate previste dal  Codice del Terzo Settore   (ossia con assemblea ordinaria al posto di quella straordinaria).

Ritengo utile ricordare che:

Ugualmente viene posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

 

Approvazione bilanci di APS, OdV e ONLUS (art.35 c.3)

Solo per l’anno 2020 viene spostata al 31 ottobre la scadenza per l’approvazione del bilancio di APS, OdV e ONLUS iscritte nei rispettivi registri.

 

Approvazione bilanci degli altri enti non commerciali (art.73 c.4)

Il Decreto “Cura Italia” non dispone espressamente una proroga per l’approvazione dei bilanci di questi enti.

Per intenderci: parlo di associazioni culturali, fondazioni non ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.

Ma stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni (anche non riconosciute) e le fondazioni possono svolgere le sedute in videoconferenza, anche qualora non l’abbiano espressamente previsto nel proprio statuto.

Ciò è possibile a patto che:

  • vengano fissati e rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità;
  • siano individuati dei sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti;
  • venga garantita adeguata pubblicità alle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Però ci sono almeno due punti critici, legati alla gestione dell’assemblea in videoconferenza:

  • l’associazione deve avere le capacità operative necessarie;
  • il corpo sociale deve essere in grado di seguirla e di intervenire.

Come devono comportarsi, per esempio, le associazioni formate prevalentemente da anziani, i quali non hanno nemmeno la possibilità di chiedere aiuto ai propri familiari, visto l’isolamento forzato causato dall’emergenza Coronavirus?

Oppure quelle che hanno un corpo sociale sprovvisto di mezzi telematici e quindi impossibilitato a partecipare alle videoconferenze?

In questi casi, il mio suggerimento è prorogare il termine dell’approvazione del bilancio attraverso il verbale di una riunione del consiglio direttivo.

La motivazione della proroga sarà il “comprovato impedimento” dovuto al “divieto di assembramento” imposto dalle ordinanze governative.

 

Approvazione bilanci delle SSD (art.106)

Per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro, il Decreto ha previsto che l’assemblea ordinaria possa essere convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio (cioè entro il 30/06/2020), anche in assenza di apposita previsione statutaria.

Le SSD possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

  • l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione;
  • l’esercizio del diritto di voto.

 

“Cura Italia”: le misure a favore dello sport dilettantistico

Sospensione canoni di locazione (art.95)

Il Decreto prevede la sospensione dal 17 marzo al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Attenzione: questa disposizione non si applica nei casi in cui i locali (palestra, campo sportivo, ecc.) siano condotti in base ad un contratto di locazione con un soggetto privato.

Cosa fare in questi casi?

Il mio consiglio per gli enti sportivi che operano in locali di proprietà di privati è di attivare con il proprietario/locatore:

  • un accordo di sospensione concordato,
  • o la riduzione parziale del canone.

È opportuno che tale accordo sia redatto in forma scritta e che abbia valore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

 

Indennità per i collaboratori sportivi (art.96)

Il Decreto riconosce un’indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.67 c.1 lettera m.

La domanda, comprensiva dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, deve essere presentata alla società  Sport e Salute Spa.

Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17/03/2020.

In quest’ultimo Decreto dovranno essere individuati anche i criteri di gestione del Fondo.

 

Altre misure di interesse generale

Cassa integrazione in deroga (art.22)

Gli enti del Terzo Settore possono accedere alla cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente.

Ma attenzione: la cassa integrazione riguarda solo i lavoratori che erano già assunti alla data del 23/02/2020.

La durata della cassa integrazione può essere richiesta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un periodo massimo di nove settimane.

Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale preventivo.

 

Indennità per i liberi professionisti e co.co.co. (art.27)

È prevista un’indennità pari a 600 euro in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA al 23/02/2020,
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla medesima data,

iscritti alla  Gestione separata INPS  e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22/12/1986.

Attenzione: il limite di spesa complessiva previsto per questa indennità è pari a 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Sospensione dei versamenti di contributi, ritenute e premi (art.61)

È prevista la sospensione dei versamenti:

  • delle ritenute,
  • dei contributi previdenziali e assistenziali,
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria,

dovuti fino al 30/04/2020 sul lavoro dipendente e assimilato.

Attenzione: tale sospensione è prerogativa delle imprese che operano in determinati settori.

L’Agenzia delle Entrate, con la  risoluzione n.12/E del 18/03/2020,  ha chiarito ulteriormente quali sono i settori che possono accedere alla sospensione dei versamenti.

Nel dettaglio ci rientrano:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • enti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado,
  • le ONLUS, le OdV e le APS iscritte nei registri che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio.

Il pagamento potrà avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in unica soluzione,
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

Per quanto riguarda l’IVA è prevista solo la sospensione dei versamenti da effettuarsi nel mese di marzo (art.61 c.3).

Tali versamenti dovranno essere effettuati anch’essi entro il 31 maggio:

  • in unica soluzione,
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

In ogni caso non si farà luogo a rimborso rispetto a quanto già versato.

 

Sospensione dei versamenti “diversi” (art.62)

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.

Tra questi adempimenti ci sarà sicuramente:

  • la presentazione del  modello EAS,  scadente il 31 marzo;
  • l’invio delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, scadenti entro il 31 maggio 2020.

Sembra invece rimasta invariata la scadenza al 31/03/2020 il termine per l’invio telematico e la consegna ai collaboratori delle Certificazioni uniche relative ai compensi erogati nel 2019 (CU2020).

Il temine di invio telematico, originariamente fissato al 7 marzo 2020 era già stato oggetto di un provvedimento di proroga (DL n.9 del 2 marzo 2020).

 

Sospensione attività “Centri semiresidenziali” (art.47)

È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-residenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

La sospensione vale dal 17 marzo fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe dell’emergenza.

 

Rimborso biglietti eventi (art.88)

I soggetti che hanno acquistato titoli di accesso per eventi che non hanno potuto avere luogo a causa dell’emergenza sanitaria, possono presentare domanda di rimborso al venditore allegando il titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”.

Gli spettacoli per i quali è possibile richiedere il rimborso sono di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali.

È possibile richiedere il rimborso anche per i biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Il venditore, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso, deve provvedere ad emettere un voucher di pari importo al titolo di acquisto.

Il voucher sarà utilizzabile entro un anno dall’emissione.

 

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura (art.66)

Il Decreto prevede una detrazione fiscale dedicata alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020:

  • dalle persone fisiche,
  • dagli enti non commerciali.

Le erogazioni in questione devono essere:

  • eseguite a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
  • finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al soggetto erogante spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili dal reddito di impresa e ai fini dell’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del 28 novembre 2019.

 

Sospensione dei termini dell’attività di accertamento (art.67)

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Inoltre, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.

Ciò significa che l’amministrazione finanziaria potrà spingersi a controllare i bilanci delle associazioni fino a sette anni prima.

 

Sospensione dei termini delle cartelle di pagamento (art.68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e dagli avvisi di addebito dell’INPS.

I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

È previsto il differimento al 31 maggio 2020:

  • del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter,
  • del termine del 31 marzo 2020 in materia di così detto “saldo e stralcio”.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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