Essere un’associazione: gli organi sociali

Gli organi sociali di una associazione sono gli organismi interni preposti alla definizione della scelte, alla gestione e al controllo.

Sono le strutture organizzative che l’associazione si dà per:

  • realizzare concretamente gli scopi associativi descritti nello statuto;
  • gestire i propri beni e attività;
  • controllare l’operato dei soci sia dal punto di vista amministrativo che civilistico.

Arrivati a questo punto della rubrica, dovrebbe essere chiaro che  l’atto costitutivo e lo statuto  sono i documenti fondamentali di ogni associazione.

Anche in questo caso la regola viene confermata perché è lo statuto a dover elencare quali sono gli organi sociali, le rispettive funzioni e le interazioni tra di essi.

 

Quali sono gli organi sociali?

Di norma sono:

  • Assemblea dei soci (obbligatorio),
  • Consiglio direttivo (obbligatorio),
  • Collegio dei Revisori dei conti (facoltativo),
  • Collegio dei Garanti (facoltativo).

L’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sono gli organi decisionali e gestionali.

Il Collegio dei Revisori dei conti e quello dei Garanti sono gli organi di controllo amministrativo e civilistico.

 

Gli organi sociali: l’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione perché è in questo luogo che gli associati esprimono le loro volontà e si confrontano democraticamente per lo sviluppo dell’associazione.

Il socio maggiorenne con diritto di voto è chiamato ad esprimersi per:

  • approvare le regole descritte nello statuto all’inizio della vita dell’associazione;
  • approvare eventuali modifiche del documento statutario;
  • approvare il rendiconto o il bilancio;
  • eleggere e revocare gli amministratori e stabilire i limiti dei loro poteri;
  • decidere sull’esclusione dei soci;
  • deliberare sullo scioglimento dell’ente;
  • deliberare eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti  (art.22  Codice civile).

L’Assemblea dei soci viene convocata una volta l’anno dal Consiglio direttivo per l’approvazione del rendiconto o del bilancio, ma può essere convocata ogni qualvolta si presenti la necessità (art.20 c.c.).

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Quella straordinaria si riunisce per deliberare sulle richieste di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e l’eventuale devoluzione del patrimonio dell’ente.

Di solito negli statuti vengono previste delle maggioranze diverse per le assemblee straordinarie, in virtù della delicatezza dei temi che sono chiamate ad affrontare.

In caso contrario è l’art.21 co.2 e 3 del Codice civile a sancire le presenze e i voti favorevoli necessari.

 

Gli organi sociali: il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione.

Il suo dovere principale è rispettare le disposizioni stabilite nei documenti statutari e dall’Assemblea dei soci al fine del raggiungimento dello scopo sociale e nell’interesse dell’associazione.

Tra i vari compiti del Consiglio direttivo troviamo:

  • elaborare il rendiconto contabile o il bilancio annuale;
  • eleggere al proprio interno il presidente, il tesoriere e il segretario. In alcuni consigli viene eletto anche il vice presidente;
  • convocare l’Assemblea dei soci;
  • programmare le attività da proporre all’Assemblea dei soci;
  • accogliere o respingere le domande di adesione degli aspiranti soci;
  • eseguire le disposizioni deliberate dall’Assemblea dei soci.

 

Gli organi sociali: il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e ne coordina l’attività.

È il referente e il diretto responsabile per le istituzioni pubbliche, gli organi di controllo esterni e per tutte le terze parti (fornitori, collaboratori, ecc.).

Di norma viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ma alcuni statuti prevedono l’elezione diretta da parte dell’Assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio direttivo.

Tra i compiti del Presidente troviamo:

  • convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
  • coordinare gli eventuali gruppi di lavoro, i collaboratori e lo svolgimento delle attività associative.

 

Gli organi sociali: il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo deputato al controllo amministrativo dell’associazione.

Tra i suoi compiti troviamo:

  • controllare la regolare tenuta della contabilità;
  • verificare la corrispondenza del rendiconto o del bilancio alle scritture contabili;
  • controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
  • vigilare sul mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale;
  • controllare che il Consiglio direttivo operi nel rispetto della legge e dello statuto.

I sindaci revisori, a differenza dei soci consiglieri, possono essere anche persone esterne all’associazione, salvo specifici obblighi previsti dalla normativa o dallo statuto.

È un organo facoltativo: la sua composizione, durata e compiti vengono stabiliti nello statuto.

 

Gli organi sociali: il Collegio dei Garanti

Anche il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo ed è previsto sopratutto nelle associazioni di medie/grandi dimensioni.

La sua composizione, durata e compiti vengono stabiliti nello statuto.

Tra i suoi compiti troviamo:

  • controllare la vita interna dell’associazione;
  • intervenire nelle controversie tra soci.

 

La responsabilità degli amministratori

Avevamo già trattato l’argomento in maniera dettagliata in questo  articolo.

Però parlando di organi sociali devo fare un breve accenno a questo argomento delicato.

Mi limito a ricordare che: “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso” (art.18 c.c.).

Questa disposizione è riferita alle  associazioni riconosciute,  ma è applicabile anche a quelle non riconosciute (che costituiscono la grande maggioranza dei casi).

Voglio chiarire infine che anche per revisori dei conti esiste una responsabilità verso i soci per gli eventuali danni arrecati all’associazione.

Nella  prossima puntata  risponderò ad alcune domande che mi sono arrivate e che riguardano l’argomento soci: entreremo nel complicato mondo della contestualità del tesseramento.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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