Gli obblighi contabili dopo la riforma del Terzo Settore

Nel  Codice del Terzo Settore  sono previsti nuovi obblighi contabili per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Dopo aver chiarito quali sono le  “nuove” attività non commerciali  descritte nell’art.79 del Codice, oggi esaminiamo gli obblighi contabili.

Li approfondiremo durante il nostro  seminario formativo gratuito,  ma intanto ecco una panoramica delle novità.

Diciamo subito due cose. La prima è che il legislatore ha previsto obblighi contabili crescenti, in rapporto alla grandezza e complessità degli enti: a maggiore complessità corrispondono maggiori obblighi.

La seconda è che sono tenuti ad ottemperare ai nuovi obblighi contabili gli enti che decideranno di iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (quando quest’ultimo sarà operativo).

 

Bilancio o rendiconto?

L’art.13 del Codice del Terzo Settore stabilisce che: “Gli enti devono redigere un bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.”.

Quindi un bilancio vero e proprio, che deve essere accompagnato da una relazione di missione.

Ma cos’è la relazione di missione? In breve è un documento che accompagna il bilancio e spiega attraverso i risultati ottenuti:

  • se gli scopi istituzionali sono stati raggiunti;
  • quale impatto le attività svolte hanno avuto nella società/comunità di riferimento.

Gli ETS di dimensioni contenute, ossia con proventi inferiori a 220.000 euro, potranno stilare un semplice rendiconto per cassa.

Il bilancio o il rendiconto dovranno essere redatti in base alla modulistica che verrà definita dal Ministero del Lavoro o delle Politiche sociali, sentito il parere del Consiglio nazionale del Terzo Settore.

 

Gli obblighi contabili

Gli ETS che svolgono l’attività in forma di impresa commerciale (impresa sociale) dovranno tenere le scritture contabili previste dal  Codice Civile art.2214,  ossia il libro giornale e il libro degli inventari.

Dovranno, inoltre, depositare il bilancio presso il Registro delle imprese.

Tutti gli altri ETS che non svolgono attività in forma di impresa commerciale, dovranno depositare il bilancio o il rendiconto per cassa presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno (art.48 comma 3).

Il Codice del Terzo Settore (art.14 comma 1) sancisce l’obbligo per gli ETS con ricavi e proventi superiori a 1 milione di euro di:

  • redigere il  bilancio sociale;
  • depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • pubblicarlo nel sito dell’Ente.

Inoltre, gli ETS con ricavi superiori a 100.000 euro annui dovranno pubblicare e aggiornare annualmente sul proprio sito, o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscono, l’elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art.14 comma 2).

Infine il legislatore prevede (nell’art.15) che gli ETS debbano tenere i seguenti libri obbligatori:

  • degli associati o aderenti;
  • delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Oltre ai libri sopra elencati, Gli enti che si avvalgono del lavoro di volontari dovranno tenere anche un apposito registro (art.17).

Germana Pietrani Sgalla

Vuoi saperne di più sulla riforma del Terzo Settore?  Iscriviti  al nostro seminario formativo gratuito.

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