Il regime forfetario di OdV e APS

Il  Codice del Terzo Settore  ha istituito un regime forfetario specifico per le attività commerciali delle OdV e APS. Vediamo insieme cosa prevede.

 

Premessa

Per capire bene di cosa parlo, è opportuno fare un piccolo passo indietro.

Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha completamente trasformato le regole di costituzione e funzionamento delle organizzazioni non profit (per ripassare ci sono  le slides  del nostro seminario gratuito).

Tra le molte novità che ha apportato, ci sono due regimi fiscali riservati agli Enti del Terzo Settore, ossia quegli enti che si iscriveranno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS):

  1. dedicato a tutti gli Enti del Terzo Settore diversi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (che ho descritto in  questo articolo);
  2. dedicato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS).

Di seguito illustrerò cosa prevede il regime forfetario di OdV e APS, in particolare riguardo le attività commerciali da esse realizzate.

Va chiarito però che l’entrata in vigore del regime forfetario previsto dall’art.86 del CTS avverrà a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il RUNTS diventerà operativo (art.104 c.2 CTS).

 

Il regime forfetario di OdV e APS

Le OdV e le APS, in relazione alle attività commerciali svolte, dovranno osservare quanto previsto dall’art.86 del Codice del Terzo Settore.

Per cominciare l’art.86 stabilisce che potranno applicare il regime forfetario solo le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi non superiori a 130.000 euro.

Sarà possibile applicare il regime forfetario comunicando tale volontà nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività.

Qualora il limite dei 130.000 euro non venga superato l’associazione potrà determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari a:

  • 1% se è una organizzazione di volontariato;
  • 3% se è una associazione di promozione sociale.

Il regime forfetario sarà applicabile anche in presenza di prevalenza dei proventi da attività commerciale.

In parole povere

Se una OdV o una APS ha proventi da attività commerciale che non superano i 130.000 euro e questi sono prevalenti sulle entrate di tipo istituzionale (quali ad esempio le quote associative, i contributi pubblici, le liberalità), può comunque applicare il regime di cui all’art.86.

Se invece i proventi commerciali superano i 130.000 euro il regime forfetario di cui art 86 non è più utilizzabile.

Quindi l’associazione dovrà optare per il regime forfetario di cui all’art.80 del CTS, che riguarda tutti gli ETS.

Attenzione però: quest’ultimo regime forfetario è utilizzabile solo se l’attività commerciale non è prevalente.

Il regime forfetario cessa a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l’accesso.

 

Gli obblighi contabili

I soggetti che applicheranno il regime sopra esposto saranno esentati dagli obblighi previsti dall’art.87 del CTS, ad eccezione della predisposizione del rendiconto specifico e della  relazione illustrativa  per le eventuali attività di raccolta fondi.

Gli obblighi ai quali dovranno assolvere sono i seguenti:

  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Le agevolazioni previste dal regime forfetario di OdV e APS

Il regime forfetario di OdV e APS stabilisce per esse l’esonero riguardo:

  • gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • effettuare le ritenute alla fonte (ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi);
  • il versamento dell’IVA e relativi obblighi (eccetto la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti). L’IVA sugli acquisti è indetraibile;
  • l’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità.

 

La questione dell’IVA

Il regime forfetario dedicato agli ETS diversi dalle OdV e APS non dispone nulla in tema di IVA.

Invece l’art.86 CTS prevede delle importanti agevolazioni per le OdV e le APS.

Le OdV e le APS sono esonerate dal versamento dell’IVA, ma rimane l’obbligo per le operazioni in cui risultano debitrici IVA (per esempio l’acquisto intra UE di beni o servizi) di liquidare l’IVA e versarla entro il giorno 16 del mese successivo, con i meccanismi standard  (reverse charge).

Per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni di beni intracomunitari, nonché le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, l’art.86 c.7 rimanda alla specifica disciplina di settore.

L’art.86, nei commi dal 10 al 12, contiene le direttive per il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA a quelle proprie del regime forfetario.

Le OdV e le APS che applicano il regime forfetario possono sempre optare per l’applicazione delle imposte sul reddito nei modi ordinari, oppure optare per il regime forfetario previsto dall’art.80 del CTS per gli Enti del Terzo Settore non commerciali.

L’opzione, che resta valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta operata.

Attenzione: questa scelta comporta l’applicazione del regime IVA ordinario.

Germana Pietrani Sgalla

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