Lavoro e non profit: collaborazioni occasionali e voucher

Continua il nostro viaggio intorno ai temi che tratteremo approfonditamente durante il nostro  seminario gratuito sul Jobs Act  (a proposito: ci sono ancora dei posti se ti vuoi  iscrivere).

Oggi parliamo di collaborazioni autonome occasionali e voucher.

Attenzione! Le informazioni contenute in questo articolo che riguardano i voucher non sono più valide dal 17/03/2017, dato che sono stati abrogati con il  D.Lgs n.25 del 17/03/2017.

Entrambe le tipologie servono nel caso di prestazioni retribuite saltuarie gli enti non commerciali.

Si può scegliere tra il lavoro accessorio (voucher) o il lavoro autonomo occasionale (collaborazioni autonome occasionali) in base al tipo di lavoro svolto, alla durata e all’ammontare del compenso pattuito.

 

Le collaborazioni occasionali

Il lavoro autonomo occasionale (art.2222 codice civile) deve essere svolto dal lavoratore che si impegna a compiere un’opera o un servizio attraverso il proprio lavoro, senza vincolo di subordinazione nè di organizzazione da parte del committente (datore di lavoro).

Sotto il profilo fiscale il compenso viene considerato “reddito diverso”  (art. 67, c.1, lett. m TUIR)  ed è soggetto alla ritenuta fiscale del 20%.

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, fino alla soglia di € 5.000,00 si è esenti dalla contribuzione INPS; al di sopra di tale soglia il lavoratore deve iscriversi alla gestione separata e procedere autonomamente al versamento dei contributi pensionistici.

La regola non vale per i soggetti dotati di matricola ex-ENPALS.

In questo ultimo caso il datore di lavoro deve inviare telematicamente la richiesta di agibilità e la dichiarazione contributiva.

Infine, la prestazione di lavoro autonomo occasionale è esclusa dall’assicurazione obbligatoria INAIL.

All’atto del pagamento il collaboratore deve rilasciare una ricevuta di prestazione occasionale di lavoro autonomo operando una ritenuta di acconto del 20%. Se il lavoratore ha superato la soglia di € 5.000,00 descritta sopra o è un soggetto con matricola ex-ENPALS, deve calcolare anche il contributo previdenziale.

Per importi superiori a € 77, 47 bisogna ricordarsi di applicare alla ricevuta di di prestazione occasionale una marca da bollo di € 2,00.

 

Il lavoro accessorio (voucher)

Rientrano in questa tipologia quelle attività lavorative occasionali e discontinue che non producono redditi sopra i limiti di:

  • € 7.000,00 netti l’anno (pari a € 9.333,00 lordi) in caso di più committenti;
  • € 2.000,00 netti l’anno, nel caso in cui la prestazione di lavoro venga svolta nei confronti di committenti imprenditori o professionisti (quindi fuori dal settore non profit).

Il lavoro accessorio è retribuito con i voucher (o buoni lavoro), che vengono erogati dall’INPS tramite gli uffici postali, tabaccherie e banche convenzionate.

Il compenso del prestatore (lavoratore) che ha svolto attività di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale.

In questi primi mesi del 2016 sono stati emanati aggiornamenti importanti per quanto riguarda i voucher:

  • l’utilizzo è stato esteso anche al settore dello spettacolo ed il provvedimento esclude l’obbligo di fare la richiesta del certificato di agibilità  (messaggio INPS n.311 del 26/01/2016);
  • le associazioni non profit sono state equiparate ai soggetti privati non commerciali, con i tetti massimi di utilizzo più alti (€ 7.000,00 netti annui per lavoratore). Ciò anche nel caso in cui i voucher fossero utilizzati per attività commerciali accessorie  (messaggio INPS n.8628 del 02/02/2016).

 

In conclusione

I recenti messaggi dell’INPS hanno certamente fatto chiarezza e le associazioni potranno utilizzare i voucher con maggiore tranquillità. Restano però molte perplessità di ordine pratico e “legale”.

Da un lato il legislatore (cioè il Parlamento) ha deciso di tagliare molte tipologie contrattuali e di irrigidire le norme al fine di snellire il mercato del lavoro e agevolare i controlli.

Dall’altro l’INPS rischia di depotenziare gli effetti di tali norme prevedendo l’utilizzo dei voucher anche senza il certificato di agibilità, con il rischio di facilitare indirettamente l’elusione fiscale (le associazioni che lavorano nel settore spettacolo sanno di cosa parlo).

Il consiglio è quello di usare il buon senso e valutare la soluzione migliore caso per caso.

Germana Pietrani Sgalla

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