Le associazioni riconosciute e non riconosciute

Spesso le associazioni ci chiedono cosa significa essere una associazione riconosciuta e non riconosciuta.

Chi lo chiede di solito è convinto che la propria associazione sia riconosciuta dato che atto costitutivo e statuto sono stati registrati all’Ufficio del registro.

In realtà il concetto di riconoscimento non c’entra nulla con la registrazione degli atti statutari, peraltro obbligatoria per legge dal 1998.

La differenza sostanziale tra le due tipologie è il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Le associazioni riconosciute

Sono quelle che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato (attraverso la Prefettura o la Regione, in base alle attività svolte e al territorio d’azione).

Come conseguenza, l’associazione ha la possibilità di agire in proprio e di acquisire la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.

Vuol dire che il patrimonio dell’associazione viene separato da quello personale dei soci che operano in nome e per conto dell’associazione.

In parole povere, le associazioni riconosciute rispondono alle obbligazioni economiche solo e esclusivamente con il proprio capitale sociale.

I patrimoni degli amministratori o dei soci non possono essere aggrediti da eventuali creditori.

Per ottenere il riconoscimento, la costituzione dell’associazione deve avvenire secondo precisi passaggi formali:

  • i documenti statutari devono essere redatti in forma di atto pubblico (quindi da un notaio o da un pubblico ufficiale);
  • lo statuto deve essere registrato presso l’Ufficio del registro;
  • la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della Provincia in cui l’associazione ha sede o alla Regione.

Inoltre è necessario stanziare un capitale che resterà vincolato, a garanzia della solvibilità dell’associazione.

 

Le associazioni non risconosciute

Sono la maggior parte e vengono disciplinate dagli artt.36 e seguenti del Codice civile.

Vengono definite “non riconosciute” proprio perché prive di personalità giuridica.

Godono di una autonomia patrimoniale imperfetta, ossia gli amministratori rispondono solidarmente al patrimonio dell’associazione delle obbligazioni assunte.

Pertanto i creditori di un’associazione non riconosciuta potranno pretendere l’intero credito dall’associazione o dal singolo socio che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’ente.

 

Cosa conviene fare?

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è complesso e oneroso dal punto di vista finanziario (ricordiamoci il notaio e il capitale iniziale da vincolare).

Di conseguenza è consigliabile optare per il riconoscimento quando l’associazione ha beni di valore elevato (per esempio un immobile).

Naturalmente però ogni caso va valutato a sé, in base alle caratteristiche e alle esigenze dell’ente.

Da tenere presente inoltre che in caso di dolo o colpa grave la responsabilità personale degli amministratori o dei soci che hanno agito in nome e per conto dell’associazione resta sempre, sia nelle associazioni riconosciute che quelle non riconosciute.

Sul sito del  Ministero dell’Interno  è possibile approfondire le informazioni sulle modalità di riconoscimento delle persone giuridiche.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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