Le scadenze fiscali del 2017

In questo articolo ci concentriamo sulle scadenze di tutti gli adempimenti fiscali dell’anno 2017, previste dalla legge di bilancio 2017  (L.225/2016)  per gli enti non profit.

Mentre  le novità della legge di bilancio 2017  che potrebbero interessare le organizzazioni non profit le abbiamo già descritte nelle scorse settimane.

 

Premessa: a chi interessano queste scadenze?

Gran parte degli obblighi che andremo ad elencare riguardano gli enti che hanno partita IVA e che quindi svolgono attività commerciale in maniera continuativa e organizzata.

Ecco perché abbiamo diviso gli articoli per argomento e non per data di scadenza.

 

Il “nuovo” Spesometro

Lo Spesometro è un adempimento che riguarda tutti i soggetti che hanno Partita IVA, incluse le associazioni in regime forfettario ex L.398/1991. Queste ultime però sono tenute a trasmettere solo i dati delle fatture emesse.

Dal 2017 lo Spesometro anziché annuale sarà trimestrale. e solo per il 2017 è previsto che il primo invio sarà semestrale.

La prima scadenza da scrivere in agenda, riferita alle operazioni del 2016, è fissata al:

  • 10/04/2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
  • 20/04/2017 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale.

Per quanto riguarda le operazioni del 2017, le scadenze delle comunicazioni sono:

  • 25/072017 per i dati del 1° semestre (1 gennaio – 30 giugno 2017);
  • 30/11/2017 per i dati del 3° trimestre 2017;
  • 28/02/2018 per i dati del 4° trimestre 2017.

 

Dichiarazione annuale IVA

La trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA 2017, relativa al 2016, deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2017.

È bene precisare che:

  • la presentazione della dichiarazione IVA annuale entro i termini, esonera dalla presentazione della Comunicazione Annuale Dati IVA;
  • le associazioni in regime forfetario ex L.398/91 sono esonerate da entrambi gli adempimenti (comunicazione annuale IVA e dichiarazione IVA).

 

Liquidazioni IVA

Dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica anche dagli enti che sono a credito.

La comunicazione consentirà al Fisco di verificare con tempestività eventuali carenze nei versamenti, che oggi sono riscontrabili solo dopo aver trasmesso la dichiarazione IVA.

Le date previste per le comunicazioni sono:

  • 31/05/2017
  • 16/09/2017
  • 30/11/2017
  • 28/02/2018

L’adempimento riguarda tutte le associazioni con partita IVA, ad eccezione delle associazioni in regime forfettario ex L. 398/91, che ne sono esonerate.

 

Invio telematico in tempo reale di fatture e corrispettivi

Il 31/03/2017 scade il termine per scegliere l’invio telematico in tempo reale di fatture e corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Questo sistema è alternativo alla trasmissione telematica periodica delle liquidazioni IVA e dello Spesometro trimestrale in vigore dal 2017. Realizza un collegamento telematico diretto dei corrispettivi e delle fatture con l’Agenzia delle Entrate, sul modello della fatturazione elettronica già sperimentata per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In questo modo il fisco conoscerà i dati del contribuente immediatamente: i corrispettivi al momento dell’incasso, le fatture attive all’atto dell’emissione, quelle passive alla registrazione (salvo si tratti, a loro volta, di fatture elettroniche, note già con l’emissione).

L’opzione per avvalersi di questo canale alternativo va esercitata ordinariamente entro il 31 dicembre precedente all’anno di riferimento, ma per il 2017 la scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2017. L’opzione è vincolante per cinque anni.

 

Certificazioni Uniche

Entro il 07/03/2017 le associazioni che nel 2016 hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo, dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrale le Certificazioni Uniche relative al 2016.

Invece scadrà il prossimo 31 marzo e non più il 28 febbraio il termine per la consegna della Certificazione Unica a chi ha percepito il compenso.

 

Dichiarazione dei Redditi e IRAP

Dal 01/01/2017 i versamenti a saldo relativi all’anno precedente e a titolo di prima rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso il 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno (la precedente scadenza era 16 giugno).

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Rimane la data del 30 settembre per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016, IRAP e IVA.

L’adempimento riguarda tutte le associazioni dotate di partita IVA, così come quelle che abbiano prodotto redditi comunque da dichiarare (per esempio: redditi di impresa occasionali, redditi da fabbricati, redditi da sublocazione di immobile).

Infine, entro il 30 novembre scade il termine per pagare il 2° acconto sui redditi in corso di produzione nel 2017.

 

Acconto IVA 2017

Il 27/12/2017 scade l’acconto IVA, dovuto da tutti i contribuenti soggetti alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno 2017, in attesa di versare il saldo nel 2018.

Sono esclusi dall’adempimento:

  • gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario ex L.398/1991;
  • gli enti che svolgono solo operazioni esenti (per esempio: associazioni che sviluppano progetti per attività didattiche a favore di scuole o che ospitino apparecchi da divertimento collegati alla rete telematica dei concessionari statali).

L’acconto non è dovuto per le associazioni:

  • che hanno chiuso la partita IVA entro il 30/09/2017 (se contribuente trimestrale) o entro il 30/11/2017 (se contribuente mensile);
  • che risultavano a credito IVA nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) del 2016;
  • che dovrebbero pagare un importo pari o inferiore a € 103,29.

L’acconto di norma è calcolato con il metodo storico (acconto pari all’88% del saldo IVA a debito dell’ultimo mese o trimestre 2016, al lordo dell’acconto a suo tempo versato).

In alternativa, l’associazione può fare ricorso anche ai metodi previsionale o analitico, che mettono in gioco le operazioni effettivamente condotte nell’ultimo periodo IVA del 2017.

 

IMU e TASI

Concludiamo questa lunga carrellata di incombenze fiscali, riprendendo l’argomento IMU e TASI (vedi anche  la scheda  che avevamo pubblicato quando sono entrate in vigore).

Gli enti non commerciali sono tenuti al versamento dell’IMU e della TASI solo in relazione all’immobile o alla parte di immobile in cui è eventualmente svolta l’attività commerciale.

La TASI si paga, in parte, anche se l’immobile è condotto in comodato o locazione.

Vediamo le scadenze e gli adempimenti previsti:

  • entro il 16/06/2017 si paga la 1° rata di IMU e TASI (il conguaglio anno 2016 e il 1° acconto del 2017 );
  • il 30/06/2017 scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, TASI e TARI per gli immobili acquistati/ceduti a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) dagli enti non commerciali nel corso dell’anno 2016 (l’invio all’Agenzia delle Entrate è previsto solo con modalità telematiche);
  • entro il 16/12/2017 si paga la 2° rata di IMU e TASI sugli immobili posseduti nell’anno in corso (2017).

 

Hai qualche dubbio sulle scadenze? Vuoi sottoporci un caso concreto?  Scrivici.

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