Le sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Recenti sentenze di alcune Commissioni Tributarie Regionali ci danno lo spunto per riprendere il discorso delle sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

La sentenza più recente è della CTR di Firenze (n.1335/13 del 15/07/2016), con la quale viene riconosciuta la non tassabilità delle sponsorizzazioni ricevute dalla ASD in questione per l’organizzazione di un torneo.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale è il risultato delle considerazioni seguenti.

I fondi raccolti con le sponsorizzazioni contestate dall’Agenzia delle Entrate erano finalizzati alla realizzazione di un torneo sportivo annuale, che quindi si ripete ogni anno, una volta l’anno.

Trattandosi di un solo evento annuale, può a tutti gli effetti rientrare nel novero delle raccolte pubbliche di fondi previste dall’art.25 co.1  L.133/1999.

Tale legge sancisce, per le ASD con regime IVA n.398/1991 (forfetario), che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati durante  raccolte pubbliche di fondi  effettuate per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e pari ad un importo complessivo non superiore a € 51.645,69 (l’importo è quello in vigore al momento in cui scriviamo).

Anche  l’art.143 co.3 TUIR  stabilisce più genericamente per tutte le associazioni che: “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.”

Infine, c’è la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze espressa con la  circolare n.43/E/2000,  la quale  ribadisce sostanzialmente quanto previsto dalle normative sopra elencate.

 

In conclusione

Possiamo dire che la CTR di Firenze ha correttamente applicato quanto previsto dalle norme vigenti per le sponsorizzazioni e ha dato ragione all’Associazione posta sotto esame.

Dobbiamo però ricordare che Commissioni Tributarie sono autonome e in passato è capitato che, in casi simili tra loro, abbiano valutato i fatti  in maniera diversa.

Per questo è fondamentale avere sempre la  documentazione sociale e contabile in ordine.

Su questo ultimo punto, si è espressa recentemente anche la CTR di Pesaro (sentenza n.174 del 04/03/2016), confermando che la mancanza di una contabilità tenuta regolarmente comporta la decadenza del regime IVA agevolato n.398/1991 (forfetario).

Di conseguenza tutte le operazioni commerciali devono essere soggette a IVA ordinaria e a IRES.

Altro principio importante da segnalare è che la norma che sancisce come “occasionali”:

  • massimo due eventi all’anno
  • per un importo complessino non superiore a € 51.645,69

è specifica delle ASD. Però viene presa a riferimento anche per tutte le altre tipologie associative, visto che finora non è stata emanata una norma analoga per loro.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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