Legge di conversione decreto “Sostegni bis”: conferme e novità per il non profit

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto “Sostegni bis”  (L.106 del 23 luglio 2021).

Del decreto avevo già scritto,  elencandone le principali misure.

La legge di conversione prevede conferme e novità importanti per il non profit, in particolare per il Terzo Settore e lo sport.

In questo articolo riporto le misure specifiche per gli enti:

  • non commerciali,
  • del Terzo Settore,
  • sportivi dilettantistici.

Rimando alla lettura integrale della legge per conoscere tutte le misure nel dettaglio.

 

Fondo straordinario di sostegno agli enti del Terzo Settore (art.1-quater)

Il Fondo di cui all’art.72 del Codice del Terzo Settore  (D.Lgs.117/2017)  è stato incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2021.

Una quota di 20 milioni è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti e delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti in Italia e che effettuano prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti e disabili.

 

Bonus locazione (art.2-bis)

Esteso e prorogato il bonus locazione ad uso non abitativo, di cui all’art.28 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020).

La norma prevede che il credito d’imposta venga riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Differimento TARI (art.9-bis)

Le amministrazioni locali hanno un ulteriore mese di tempo per approvare tariffe e regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Potranno provvedervi fino al prossimo 31 luglio.

Sono comunque valide le deliberazioni adottate dopo il previgente termine del 30 giugno e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, quindi in ritardo rispetto alla precedente scadenza, ora prorogata.

 

Proroga versamenti dichiarazione dei redditi (art.9-ter)

Con una modifica introdotta nel decreto si dà la possibilità di effettuare i pagamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più.

 

Bonus sanificazione (art.32)

Confermato il credito di imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • sanificazione degli ambienti;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ne possono godere anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Cassa integrazione straordinaria per cessazione (art.40-bis)

Prorogata di 6 mesi la cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività.

L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.

 

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art.42)

La legge di conversione riconosce una nuova indennità una tantum di 1.600 euro ai lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici.

Per accedere concretamente all’indennità bisogna fare riferimento alla  circolare n.90 del 20/06/2021  dove l’INPS chiarisce che:

  • i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’art.10 del decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alla nuova indennità, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui al citato art.10 del decreto “Sostegni”;
  • i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del decreto “Sostegni” possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 3/09/2021.

 

Agevolazioni per circo equestre e spettacolo viaggiante (art.65)

Esteso fino al 31/12/2021 l’esonero, in favore degli esercenti attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per lo svolgimento di tali attività, danneggiate dall’emergenza COVID-19.

L’agevolazione inizialmente era prevista fino al 31/08/2021.

 

Fondo per restauro immobili di interesse storico e artistico (art.65-bis)

Istituito un fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico.

Possono beneficiarne le persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, non utilizzati nell’esercizio di impresa.

Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021+2022 per la loro manutenzione, protezione o restauro.

Il bonus non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici.

Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e Finanze) stabilirà le modalità attuative della disposizione.

 

Previdenza ed assistenza settore nel dello spettacolo (art.66)

Sancita la non tassabilità delle indennità riconosciute dall’INPS ai lavoratori autonomi dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, per la disoccupazione involontaria.

 

Bonus sponsorizzazioni sportive (art.10)

Sono estese all’anno di imposta 2021 le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020 dall’art.81 del D.L. 104/2020.

Il beneficio è riferito agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

 

Contributo a fondo perduto per spese sanitarie (art.10)

Incrementato il fondo per la concessione di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per:

  • la sanificazione e prevenzione;
  • l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19.

Il fondo ora ha una dotazione di 86 milioni di euro.

Possono accedervi i seguenti enti:

  • società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato i 100 milioni di euro di valore della produzione;
  • ASD e SSD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.

Le modalità di erogazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Fondo per il sostegno di ASD e SSD (art.10)

Incrementata la dotazione del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dal decreto “Ristori”.

Il fondo ora una dotazione di 190 milioni di euro.

È demandato ad apposito decreto il compito di fissare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

 

Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo (art.10-bis)

La legge di conversione destina 30 milioni di euro per contributi a fondo perduto ad ASD e SSD iscritte al registro CONI, affiliate a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle norme emergenziali.

Destinati inoltre 6 milioni di euro per il bando “Sport nei parchi”, finalizzato a valorizzare la pratica sportiva all’aperto.

 

Concessione di impianti sportivi (art.10-ter)

Concessa alle ASD senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza COVID-19, la proroga fino al 31/12/2023 delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo o in scadenza entro il 31/12/2021.

 

Proroga entrata in vigore della riforma dello sport (art.10 co.13-quater)

Di seguito le nuove date di entrata in vigore dei cinque decreti delegati di riforma dello sport:

  • 01/01/2022:
    • D.Lgs. 40/2021 sulla sicurezza sulle piste di sci,
    • D.Lgs. 36/2021 in particolare:
      • art.10 (“Riconoscimento ai fini sportivi”, sparisce il registro CONI in favore del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento per lo sport);
      • art.39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili);
      • art.40 (promozione della parità di genere);
      • il titolo sesto sull’accesso delle persone con disabilità nei corpi militari e di Stato.
  • 31 agosto 2022 entrerà in vigore il D.Lgs. 39/2021.

La legge è intervenuta anche sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sostituendo l’elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro e prevedendo che il medesimo elenco può essere rideterminato, anche con ulteriori requisiti, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport.

  • 1° gennaio 2023 entreranno in vigore:
    • i rimanenti articoli del D.Lgs. 36/2021;
    • D.Lgs. 37/2021 sugli agenti degli atleti;
    • D.Lgs. 38/2021 sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

 

Indennità collaboratori sportivi (art.44)

La legge di conversione prevede un’indennità erogata dalla società Sport e Salute SpA in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’ammontare dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 è pari a:

  • 2.400 euro per i soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;
  • 1.600 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) sia compresa tra 4.000 e 10.000 euro;
  • 800 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano inferiori a 4.000 euro.

L’indennità è corrisposta in via automatica in favore di coloro che già hanno beneficiato del sussidio per uno o più dei mesi di:

  • marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020;
  • gennaio, febbraio, marzo 2021.

I beneficiari riceveranno una mail da Sport e Salute, al fine di confermare o meno il possesso dei requisiti per percepire le somme a copertura del periodo aprile–maggio 2021.

Il pagamento dell’indennità avverrà a mezzo bonifico bancario.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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