Le organizzazioni ONLUS e le attività connesse

Le leggi sulle ONLUS sono molto chiare e fissano limiti precisi alle attività che queste organizzazioni possono svolgere.

In questo articolo spiegheremo:

  • quali sono le attività connesse;
  • quali sono le sanzioni previste dalla legge in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ma partiamo dal principio.

 

I riferimenti normativi delle ONLUS

Abbiamo già spiegato  cos’è una ONLUS  e chi sono i  soggetti svantaggiati.

Il  D.Lgs 460/1997 nell’art. 10 comma 1 lettera a  elenca dettagliatamente quali attività istituzionali possono essere svolte dalle ONLUS.

Lo stesso articolo, comma 1 lettera c vieta alle ONLUS di: “Svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.”

 

Quali sono le attività connesse?

Sempre lo stesso articolo, comma 5 spiega quali sono le attività direttamente connesse dividendole in due tipologie:

  • le attività analoghe a quelle istituzionali, cioè attività nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, effettuate nei confronti di soggetti che non sono considerati svantaggiati;
  • le attività accessorie, ossia le attività strutturalmente funzionali – sotto l’aspetto materiale – a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Ad esempio: vendita di depliant nei musei o cessione di beni di modico valore nel corso di campagne di sensibilizzazione; la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione.

Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve essere un rapporto di strumentalità: le prime non devono costituire un’autonoma attività, ma devono svolgersi nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali (nei limiti fissati dalla norma).

La norma (sempre il D.Lgs 460/1997 art.10 comma 5) impone delle condizioni e limiti per l’attività connesse:

  • non devono essere prevalenti rispetto all’attività istituzionale;
  • i proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

Questo limite è stato definito dal Legislatore per impedire che le spese delle ONLUS siano finanziate sopratutto dalle attività connesse e che queste, di conseguenza, diventino l’attività prevalente.

 

La gestione fiscale delle attività connesse

La norma sancisce che i proventi dell’attività istituzionale delle ONLUS non sono soggetti a tassazione.

Infatti, per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali.

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle attività direttamente connesse l’art. 12 del D.Lgs 460/1997 e  l’art. 150 comma 2 del TUIR  sanciscono che le suddette attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ad eccezione delle società cooperative (art.150 comma 1 del TUIR).

Dal punto di vista contabile,  l’art. 20 del DPR 600/1973  stabilisce che le ONLUS devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un bilancio o un rendiconto annuale dove devono distinguere le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

In pratica le scritture contabili dovranno essere redatte in modo da rendere trasparenti tutte le operazioni riferite alle attività svolte dalle ONLUS (artt. 14-15-16 e 18 del DPR 600/1973).

 

Cosa si rischia

In caso di inosservanza di uno dei requisiti previsti dal D.Lgs n.460/1997, l’Agenzia delle Entrate competente può effettuare la cancellazione d’ufficio dall’Anagrafe delle ONLUS.

Gli effetti della cancellazione sono pesanti:

  • perdita dei benefici fiscali previsti per le ONLUS dal giorno della cancellazione;
  • decadenza dalle agevolazioni utilizzate e relativo recupero delle imposte non pagate;
  • devoluzione del patrimonio acquisito grazie alla qualifica ONLUS;
  • applicazione delle sanzioni amministrative previste per i rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi (importi diversi in base alla gravità dei comportamenti adottati).

 

In conclusione

La rigidità delle regole sancite per le organizzazioni ONLUS potrebbe sembrare eccessiva.

Si potrebbe pensare che penalizzi la fantasia delle organizzazioni non profit nel creare modi accattivanti di svolgere le proprie attività istituzionali.

In realtà si possono fare tantissime cose, ma occorre affidarsi al buon senso e all’esperienza di consulenti specializzati.

L’importante è non lasciarsi abbagliare dai vantaggi fiscali, perché in caso di verifiche fiscali le furberie si pagano a caro prezzo.

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