Il presidente di una ASD può ricevere un compenso sportivo?

Milena:

Il presidente di una ASD può ricevere un compenso sportivo come remunerazione dell’attività svolta?

 

tornaconto&c. risponde:

Dopo la  riforma dello sport  la risposta a questa domanda è articolata e richiede un approfondimento della situazione specifica.

L’art.52 del  D.lgs 36/2021  ha abrogato la figura del collaboratore sportivo ex art.67 TUIR ed ha introdotto la figura del  lavoratore sportivo.

Quindi la disciplina dei compensi sportivi è abrogata dal 1° luglio 2023.

I soci, i consiglieri e/o il presidente possono continuare percepire indennità di carica, remunerazioni per specifiche attività e/o la locazione dell’immobile in cui vengono svolte le attività, ma i compensi devono essere congrui per evitare eventuali contestazioni di distribuzione indiretta degli utili tra i soci.

Inoltre la gestione amministrativa e fiscale del lavoro sportivo cambia a seconda delle mansioni svolte.

 

Indennità di carica

Il compenso percepito dal Presidente e/o dai Consiglieri per la carica da essi ricoperta non può essere inquadrato come compenso sportivo poiché non è strettamente collegato all’attività sportiva svolta dall’ente.

Tale compenso deve essere inquadrato come co.co.co. ordinario – quale compenso amministratore – come gli amministratori delle società non sportive, quindi senza le agevolazioni specifiche previste per il settore sportivo.

 

Lavoro sportivo

Il compenso percepito per attività sportiva (atleta) o per mansioni strettamente connesse e necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva (allenatore, direttore, preparatore atletico, ecc.) rientra nella fattispecie del lavoro sportivo.

Sono lavoratori sportivi anche le figure indicate come necessarie dai regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (vedi capitolo seguente).

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi professionali.

Il lavoro sportivo, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico, può costituirsi nella forma di:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata continuativa.

 

Attività amministrativa e gestionale

Il D.Lgs 36/2021 fornisce un elenco delle mansioni rientranti in questa fattispecie.

Ma anche le federazioni sportive e le singole discipline sportive possono indicare nei regolamenti tecnici le figure necessarie alle svolgimento dell’attività sportiva.

In linea di massima vi rientrano le attività legate a:

  • gestione del tesseramento e dei rapporti con l’ente affiliante,
  • raccolta delle iscrizioni,
  • raccolta e controllo dei certificati medici,
  • tenuta della contabilità.

Tali mansioni vengono remunerate attraverso il co.co.co. amministrativo-gestionale.

 

Attenzione al socio volontario

Per completezza di informazione ricordiamo che l’art.29 co.4 D.Lgs 36/2021 stabilisce che “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Vuoi farci anche tu una domanda?  Scrivici.

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