Il regime fiscale delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

Ho già spiegato  cosa sono le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro  (SSD) e come si costituiscono.

In questo articolo approfondirò le questioni di carattere amministrativo e fiscale relative alla loro gestione.

Nel dettaglio tratterò:

  • il regime fiscale delle SSD;
  • le altre agevolazioni alle quali possono accedere;
  • la gestione amministrativa-contabile;
  • i compensi agli amministratori per le attività svolte;
  • i compensi sportivi dilettantistici.

 

L’inquadramento fiscale delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

Prima di entrare nel dettaglio è opportuno delineare il quadro generale di riferimento.

Dal punto di vista fiscale le società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro sono soggetti IRES e mantengono la natura commerciale come previsto dall’art.73 c.1 lettera a) TUIR.

Pertanto, per la determinazione del reddito, le SSD devono far riferimento al  Titolo II Capo II del TUIR  – Base imponibile società/enti commerciali residenti.

 

Le agevolazioni fiscali

L’art.90 c.1  Legge 289/2002  ha esteso l’intero trattamento fiscale agevolativo della  Legge 398/1991  anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.

Quindi, le SSD hanno accesso ai benefici del regime IVA L.398/1991 (cosiddetto regime forfettario).

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la  circolare n.18/E del 01/08/2018  ha ribadito che: “nei confronti delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, oltre al regime fiscale previsto dalla legge n.398 del 1991 si applica anche, in via eccezionale, la disposizione contenuta nell’articolo 148 comma 3 del TUIR”.

Ho già spiegato nel dettaglio la circolare in  questo articolo,  quindi in questa sede non mi dilungo ulteriormente.

Però ritengo importante ricordare due condizioni fondamentali per accedere alla defiscalizzazione dei contributi specifici versati da “frequentatori e/o praticanti” della SSD.

 

Prima condizione

La defiscalizzazione è applicabile solo a condizione che:

  • i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) a cui è affiliata la SSD;
  • le attività oggetto del contributo specifico versato siano direttamente collegate agli scopi istituzionali della SSD (non possono essere sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali).

Nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate nei confronti di soggetti che non sono né soci né tesserati alle rispettive organizzazioni nazionali, le suddette sono rilevanti ai fini della tassazione sul reddito.

Questa linea di principio sancita dalla circolare n.18/E dell’Agenzia delle Entrate riprende quanto già previsto dall’Agenzia delle Entrate:

 

Seconda condizione

Per poter godere delle agevolazioni dell’art.148 TUIR la SSD deve inviare il  modello EAS  entro 60 giorni dalla sua costituzione.

 

Per quanto riguarda l’IVA?

L’Agenzia delle Entrate non fa esplicito riferimento all’IVA nelle circolari che ho riportato precedentemente.

Ma va precisato che la normativa IVA è legata alle previsioni comunitarie e qualsiasi eccezione all’imponibilità deve essere disciplinata preventivamente dall’Unione Europea.

 

La gestione amministrativa-contabile

Le società sportive dilettantistiche devono adempiere agli obblighi civilistici e contabili previsti per le società.

Quindi:

  • iscrizione in Camera di Commercio e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese;
  • tenuta della contabilità ordinaria, anche nel caso di opzione per il regime di cui alla L.398/1991 e a prescindere dal plafond di ricavi;
  • tenuta dei libri sociali;
  • redazione del bilancio ai sensi della IV direttiva CEE (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
  • pubblicazione all’interno della nota integrativa del bilancio dei contributi/benefici pubblici ricevuti nel corso dell’anno, se complessivamente superiori ad € 10.000.

 

Le altre agevolazioni

L’art.90 c.1  L.289/2002 ,  che ho citato nel capitolo delle agevolazioni fiscali, ha esteso alle SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro anche altre disposizioni tributarie previste per le ASD.

Ecco l’elenco delle agevolazioni tributarie che la L.289/2002 ha esteso alle SSD, con riportato a fianco la fonte normativa del tributo:

  • esenzione dall’imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede, atteso che l’imposta non è dovuta sulle “insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro” (art.17 c.1 lettera h, del D.Lgs. 507/1993);
  • esenzione dall’imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente nell’impianto sportivo utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (art.1 c.128 L.266/2005, nota del Ministero delle Finanze del 03/04/2007);
  • esenzione dalla tassa di concessione governativa sugli atti e provvedimenti (art.13 bis c.1 DPR 641/1972);
  • riduzione dell’80% della tassa per l’occupazione del suolo pubblico realizzata “in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive” (art.45 D.Lgs. 507/1993);
  • riduzione delle accise sul gas metano alla pari con l’uso industriale (art.26 D.Lgs. 504/1995);
  • esenzione dalla ritenuta d’acconto del 4%, di cui all’art.28 DPR 600/1973, sui contributi erogati dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 c.4 L.289/2002);
  • esenzione dall’imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti a partire dal 1° gennaio 2019 (modifica apportata all’articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/1972).

 

I compensi agli amministratori

Le società sportive dilettantistiche possono erogare compensi agli amministratori per le attività effettivamente svolte nella SSD.

Attenzione però: devono osservare il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

L’Agenzia delle Entrate, nella  risposta 452 del 30/10/2019,  ha chiarito quali sono i criteri da applicare per evitare che il compenso corrisposto venga considerato una forma di distribuzione indiretta degli utili.

Il compenso deve rispettare il parametro fissato dall’art.10 del D.Lgs 460/1997 ossia la circostanza che l’importo individuale annuo non sia superiore al compenso massimo previsto dal DL n.239 del 21/06/1995 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Inoltre nel documento l’Agenzia ricorda che il  Codice del Terzo Settore  ha abrogato il suddetto art.10 del D.Lgs 460/1997, ma con effetto posticipato all’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore e di funzionamento del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In parole povere vuol dire che le SSD dovranno usare il parametro indicato dal D.Lgs 460/1997 fino:

  • all’esercizio successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà approvato i nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore (ad oggi la richiesta del Governo italiano non risulta ancora partita);
  • all’operatività del RUNTS.

Solo successivamente a tale situazione avvenuta le SSD dovranno fare riferimento a quanto previsto dall’art.8 del DLgs 117/2017, secondo cui si configura come distribuzione indiretta di utili: “la corresponsione ad amministratori (…) di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.

Ricordo infine che, per quanto riguarda le indennità date agli amministratori, vige l’obbligo:

  • del versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS;
  • dell’emissione di busta paga, con tassazione analoga a quelle dei lavoratori subordinati (trattandosi di reddito fiscalmente assimilato a quello dei lavoratori subordinati).

 

I compensi sportivi dilettantistici

Per quanto riguarda i compensi sportivi dilettantistici la norma di riferimento per le società sportive dilettantistiche è l’art.67 c.1 lett.m) TUIR.

Tale norma pone tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, il premi e i compensi erogati da ASD e SSD, CONI, Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

L’agevolazione è stata estesa dall’art.90 L.289/02 anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, resi in favore di ASD e SSD e, per effetto dell’art.35 c.6 DL 207/2008 convertito con la L.14/2009, anche in favore di FSN, DSA, EPS e rispettive articolazioni territoriali.

La qualifica di reddito diverso comporta l’esclusione dal pagamento di contributi previdenziali, a prescindere dell’ammontare dell’importo corrisposto.

La soglia di euro 10.000 annui (così aumentata dalla legge di bilancio 2018 a partire dal 01/01/2018) riguarda la sola imponibilità fiscale, come previsto dall’art.69 del TUIR.

Ricordo infine che per erogare i compensi sportivi dilettantistici e beneficiare delle agevolazioni sopra elencate, le ASD e le SSD devono:

  • avere il riconoscimento del CONI attraverso l’iscrizione al  registro nazionale;
  • essere affiliate alle federazioni sportive nazionali, ente di promozione sportiva nazionali e discipline sportive associate.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso particolare?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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