Riforma Terzo Settore: i chiarimenti del Ministero

A maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato due documenti contenenti chiarimenti importati su:

  • l’adeguamento degli statuti degli enti non profit;
  • la qualificazione come APS/OdV.

Entrambi i documenti nascono da richieste di informazioni presentate da  reti associative  nazionali e da amministrazioni regionali.

Analizziamole insieme nel dettaglio.

 

Il numero minimo degli associati

Nella  nota direttoriale n.4995 del 28/05/2019  il Ministero ha ribadito che le associazioni costituite dopo l’entrata in vigore del  Codice del Terzo Settore  (CTS) , ossia dopo il 3 agosto 2017, devono avere almeno 7 soci o 3 associazioni aderenti.

Ma aggiunge un elemento significativo, che alleggerisce molto la posizione degli enti non profit nati dopo il 3 agosto 2017 che hanno meno soci.

La nota sancisce che le suddette associazioni, se riescono successivamente ad incrementare la base associativa superando il limite minimo di soci previsto, possono richiedere l’iscrizione alla sezione APS o OdV del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS).

Con questa posizione il Ministero modifica nella sostanza quanto aveva dichiarato nella precedente  nota direttoriale n.12604 del 29/12/2017.

In quella nota infatti si stabiliva che dopo l’entrata in vigore del CTS il numero minimo di 7 associati previsto dovesse essere presente sin dal momento della costituzione dell’ente.

Oggi invece, alla luce di quanto stabilito dalla nota 4995/2019, possiamo risolvere il problema.

È sufficiente una delibera assembleare valida per modificare lo statuto (quindi con la presenza delle maggioranze richieste per la modifica dello statuto).

La delibera deve essere espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo (7 soci o 3 associazioni aderenti).

Nella delibera bisogna:

  • prendere atto della carenza del requisito numerico all’atto della costituzione dell’associazione;
  • affermare la volontà di acquisire la qualifica di APS o OdV ai sensi della normativa vigente.

Naturalmente, tale delibera deve essere precedente rispetto alla richiesta di iscrizione al RUNTS.

 

Gli adeguamenti statutari

Con la  circolare n.13 del 31/05/2019  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di adeguamenti statutari obbligatori, ai sensi dell’art.101 c.2 del CTS.

Il CTS prevede che entro il 3 agosto 2019 gli enti iscritti nei registri pubblici (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale) debbano adeguare i loro statuti.

Entro tale data godono dell’agevolazione di poter deliberare tali variazioni statutarie con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Ma che succede se un ente iscritto ad un pubblico registro non adegua il proprio statuto entro la data fatidica del 3 agosto 2019? Verrà cancellato da ogni registro? Non potrà più iscriversi al RUNTS? Perderà le agevolazioni fiscali?

La circolare del Ministero chiarisce che la scadenza del 3 agosto 2019 non è tassativa.

Dopo tale data però non sarà più possibile adeguare lo statuto attraverso il regime “alleggerito”, cioè quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Quindi gli enti iscritti ai registri pubblici potranno rettificare lo statuto anche dopo il 3 agosto 2019, ma con le maggioranze previste nel loro statuto per l’assemblea straordinaria.

Altro aspetto importante da segnalare è che il mancato rispetto del termine previsto:

  • non determina la perdita delle rispettive qualifiche;
  • non compromette l’ingresso di questi enti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
  • non incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.

Sarà l’ufficio regionale del RUNTS, a seguito della trasmigrazione, ad effettuare l’attività di controllo volta a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro.

 

Gli enti non iscritti ai registri pubblici

Il regime alleggerito, che consente di adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore utilizzando l’assemblea ordinaria, può essere utilizzato solo dalle OdV e APS che sono iscritte ad un registro pubblico di settore (locale o nazionale).

Le associazioni costituite ai sensi della  L.266/1991  e della  L.383/2000  preesistenti al CTS ma non ancora iscritte ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per adeguare gli statuti al CTS dovranno farlo con assemblee straordinarie.

 

Le ONLUS

La  circolare n.13 del 31/05/2019  del Ministero ribadisce che l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del  D.lgs. n.460/1997  avranno effetto dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

Quindi la disciplina delle ONLUS resterà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste nel titolo X del Codice del Terzo Settore.

Il Ministero precisa, inoltre, che le ONLUS possono adeguare il proprio statuto entro il 3 agosto 2019 subordinando l’efficacia di tali modifiche all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale.

Nello statuto si dovrà specificare che a questo termine si collega anche la cessazione delle vecchie clausole ONLUS divenute incompatibili con la nuova disciplina.

Per l’inserimento nel RUNTS le ONLUS dovranno aspettare un apposito decreto che ne chiarisca le modalità, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l’impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del registro.

Pertanto la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente.

 

Gli enti con personalità giuridica

La circolare n.13 del 31/05/2019 interviene anche sulle associazioni con personalità giuridica specificando che la scadenza del termine del 3 agosto 2019 fa riferimento alla data entro la quale l’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore e non quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta (Prefettura o Regione).

 

In conclusione

Sarebbe opportuno e più che mai utile che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventasse operativo il prima possibile.

Perché è evidente la difficoltà di armonizzare e coordinare le norme di trasmigrazione verso un registro che non esiste ancora.

Ma questa è solo uno dei problemi che gli enti non profit devono gestire da quando è stato approvato il Codice del Terzo Settore ad oggi (quindi da due anni).

Mancano all’appello ancora moltissimi decreti attuativi e manca l’autorizzazione della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali di favore per gli ETS.

Su quest’ultimo punto il Ministro Di Maio un mese fa ha dichiarato che il Governo italiano stava preparando  il dossier  da inviare alla Commissione europea.

Quindi sul fronte delle misure fiscali è chiaro che i tempi saranno lunghi.

Lavorare in questo modo è davvero molto difficile e pericoloso, lo denunciamo da molto tempo.

In primo luogo perché le norme si sovrappongono e questo espone gli enti non profit a contestazioni da parte degli enti accertatori.

In secondo luogo perché senza la certezza sui risvolti amministrativi e fiscali è complicato decidere:

  • se iscriversi al RUNTS o meno;
  • quali attività “diverse” svolgere e come;
  • quanti e quali soci retribuire per eventuali lavori svolti all’interno dell’associazione;
  • se e come costituire nuove associazioni.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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