Soci, familiari, partecipanti, ecc.

Ho già scritto un articolo su cosa vuol dire  essere soci di un’associazione.  Ho spiegato anche quando e come è possibile  rilasciare subito la tessera,  per fare le cose per bene e non incorrere in verbali molto gravosi.

Oggi torno sull’argomento per affrontare un punto specifico del tesseramento e che spesso mi viene richiesto durante i seminari gratuiti (a proposito, il prossimo sui  controlli fiscali  ci sarà tra pochi giorni,  approfittane! ).

La domanda è: chi può partecipare alle attività associative istituzionali? Solo i soci dell’associazione o anche quelli dell’organizzazione nazionale di riferimento?

E i familiari o amici dei soci?

Sembra una domanda banale, ma in realtà la confusione tra soci, iscritti, associati, partecipanti, ecc. è grande.

 

Soci, familiari o partecipanti?

La confusione nasce già dal  TUIR art.148 comma 3,  il quale sancisce che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

L’articolo parla in maniera indiscriminata di associati, partecipanti e tesserati, senza darne una definizione e generando il dubbio che anche semplici “partecipanti” – quindi non tesserati – possano intervenire alle manifestazioni istituzionali.

Ci viene in aiuto la prassi amministrativa, la quale in numerosi documenti chiarisce che anche il termine “partecipante” deve fare riferimento ad un soggetto che abbia comunque conseguito un legame di appartenenza con l’associazione verso la quale viene erogato il corrispettivo  (Circolare Ministeriale n.124/1998).

Solo le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la facoltà di far partecipare ad alcuni eventi particolari anche i familiari dei soci  (Legge 383/2000 art.20 comma 1).

Bisogna aggiungere un’altra particolarità, esclusiva delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), le quali hanno la possibilità di far partecipare ad alcuni eventi particolari anche i familiari dei soci  

Attenzione però: per familiari si intendono le persone conviventi sotto lo stesso tetto del socio, a meno che nello statuto non siano descritti in maniera diversa.

In conclusione possiamo dire che possono partecipare alle attività istituzionali:

  • i soci dell’associazione con tessera dell’anno in corso;
  • i soci dell’eventuale organizzazione nazionale di riferimento (Arci, Acli, Uisp, Coni, Federazione sportiva nazionale, ecc.);
  • i familiari dei soci (solo nel caso di APS).

Germana Pietrani Sgalla

Per avere maggiori informazioni sull’argomento e per portare le tue domande  iscriviti  al prossimo seminario gratuito.

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