Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro: cos’è e come si costituisce

L’attività sportiva dilettantistica può essere svolta sia dall’associazione sportiva dilettantistica (ASD) che dalla società sportiva dilettantistica (SSD), entrambe senza scopo di lucro.

Ma cos’è la società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro?

Niente paura, in questo articolo spiegherò:

  • cos’è la SSD senza scopo di lucro;
  • in quali casi è opportuno costituirla;
  • come si costituisce;
  • i vari tipi di SSD;
  • l’inquadramento dopo la riforma del Terzo Settore.

 

Cos’è la società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro?

La SSD senza scopo di lucro è un ente commerciale finalizzato alla promozione dell’attività sportiva tra persone che non svolgono tale occupazione in modo professionale, attraverso l’organizzazione di attività sportiva e didattica.

In una  guida  pubblicata nel 2015 ma ancora attuale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica”.

Inoltre nella guida l’Agenzia delle Entrate dichiara che: “Le SSD godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

La società sportiva dilettantistica, come gli altri enti sportivi dilettantistici, è delineata nell’art.29 dello  statuto del CONI,  il quale dispone che: “Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni, …, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, che ne disciplina l’ordinamento da parte del Consiglio Nazionale, o per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, per essere riconosciute dal Coni, devono, nello statuto, escludere qualsiasi scopo di lucro anche in forma indiretta”.

Per quanto riguarda la normativa civilistica, la SSD senza scopo di lucro è disciplinata dal Libro V del Codice Civile, nonché dalle disposizioni contenute  nell’art.90 della L.289/2002  e successive modifiche e integrazioni.

 

Quando è opportuno costituire una SSD anziché una ASD?

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come SSD o come ASD sono principalmente:

  • la dimensione dell’associazione;
  • l’organizzazione e la gestione;
  • il rischio d’impresa;
  • l’autonomia patrimoniale.

Sicuramente l’ASD ha una procedura di costituzione più snella ed economica, una gestione contabile facilitata e gode di agevolazioni fiscali rilevanti.

La società sportiva dilettantistica mantiene alcuni dei vantaggi fiscali dell’ASD (è uno dei suoi punti di forza), ma ha anche dei lati meno positivi:

  • la costituzione è più complessa e onerosa;
  • la contabilità da tenere è quella prevista dal Codice Civile;
  • deve prevedere tutele sanitarie, assicurative e di sicurezza.

La nascita di una SSD senza scopo di lucro può essere necessaria nel momento in cui le attività sportive incrementano in modo considerevole, tanto che l’ente non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali di un’associazione (ad esempio la gestione di impianti sportivi e/o delle palestre).

Inoltre questo incremento di attività comporta la movimentazione di risorse finanziarie di una certa consistenza, nonché l’aumento di livello di  responsabilità degli amministratori.

La morale è che bisogna valutare caso per caso quale inquadramento giuridico sia più consono alla struttura che si intende creare e alle attività che si vogliono svolgere (noi possiamo darti una mano a farlo,  chiedici una consulenza).

 

Come si costituisce una SSD senza scopo di lucro?

Le società sportive di capitale e le società cooperative senza scopo di lucro devono essere costituite per atto pubblico, nel rispetto delle norme dettate:

  • dal Libro V del Codice Civile;
  • dall’art.90 della L.289/2002.

Lo statuto dell’ente deve contenere:

  • la denominazione dell’ente;
  • l’oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa  l’attività sportiva, didattica e formativa;
  • l’assenza di fini di lucro e l’obbligo di reinvestire gli utili o proventi conseguiti nelle attività sociali dell’ente (divieto di distribuzione degli utili tra i soci);
  • l’obbligo di redigere i rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi.

Attenzione: per quanto riguarda le norme sull’ordinamento interno (art.90 c.18 lettera e L.289/2002), la clausola di democraticità non si applica alle SSD, ma devono essere adottate le disposizioni previste dal Codice Civile.

Se la SSD vuole godere delle agevolazioni fiscali, previdenziali e civilistiche previste dal legislatore, è fondamentale che:

  • lo statuto sia redatto a norma dell’art.90 c.18 L.289/2002 e in conformità  all’art.148 c.8 TUIR;
  • l’ente ottenga il riconoscimento sportivo dal CONI (unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta da SSD e ASD).

Il riconoscimento del CONI avviene grazie all’iscrizione in un apposito  registro  tramite affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti Promozione Sportiva (EPS), a loro volta riconosciuti dal CONI.

Dopo aver stilato i documenti statutari, la SSD dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese.

 

I vari tipi di società sportiva dilettantistica

La SSD può essere società di capitali (Spa, Srl e Sapa) oppure società cooperativa.

La SSD Srl può essere di due tipologie:

  • unipersonale quando alla costituzione partecipa un unico socio;
  • pluripersonale quando alla sua costituzione partecipano due o più persone. È una società di capitali predisposta al fine di fornire alle imprese di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La misura della partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle quote.

Quindi la SSD sotto forma di Srl può costituirsi:

  • per atto unilaterale dell’unico socio;
  • per contratto tra due o più persone.

L’atto costitutivo e lo statuto della SSD nella forma di società per azioni sono sostanzialmente simili a quello della Srl, fatta eccezione per l’ammontare del capitale sociale.

Quest’ultimo, nel caso di SSD Spa senza fini di lucro, deve essere almeno pari a 50.000,00 € (art.2327 Codice Civile).

Per quanto riguarda l’atto costitutivo e lo statuto della SSD sotto forma di cooperativa bisogna tenere presente il Libro V del Codice Civile e la disciplina di riferimento.

Le società cooperative sportive dilettantistiche si distinguono in due specie:

  • cooperative a mutualità prevalente;
  • cooperative a mutualità non prevalente.

I vantaggi, per una SSD, di potersi costituire in società cooperativa sono:

  • l’acquisto della personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio sociale;
  • l’autonomia patrimoniale perfetta;
  • il principio della porta aperta (modalità particolari di accesso e recesso dei soci) e del principio della democraticità (ogni testa un voto).

 

La SSD dopo la riforma del Terzo Settore

Quando diventerà operativo il  Registro Unico del Terzo Settore  disposto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017), le SSD senza scopo di lucro potranno decidere di essere riconosciute come enti del terzo settore.

Ciò potrà avvenire attraverso l’iscrizione al registro, ma solo per le SSD che avranno acquisito la forma di impresa sociale ai sensi del  D.Lgs 112/2017.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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