I vantaggi fiscali per donazioni ad enti ecclesiastici e la trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate

Esistono vantaggi fiscali per i soggetti che effettuano donazioni a favore di enti ecclesiastici?

Quali dati relativi alle donazioni devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate? Entro quale scadenza?

Queste sono le domande alle quali non sono riuscita a rispondere per mancanza di tempo durante il webinar di aprile di  Raccolta fondi no stress.

In effetti le domande sono state davvero parecchie, ma non sarebbe giusto lasciare senza risposte alcuni dei partecipanti.

E considerato che l’argomento è sicuramente di interesse per molti altri enti non profit, ho deciso di rispondere con questo articolo.

 

Vantaggi fiscali per le donazioni ad enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi)

È prevista una detrazione IRPEF (quindi per le persone fisiche) del 19% relativa alle erogazioni liberali (in denaro o tramite cessione gratuita) alle parrocchie, ma a condizione che:

  • lo scopo della donazione sia sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze;
  • che tali interventi vengano eseguiti su beni tutelati in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le norme di riferimento sono:

La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate e spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art Bonus” –  circolare n.24/E del 31 luglio 2014,  paragrafo 1).

L’agevolazione fiscale è riconosciuta, comunque, nel caso in cui si tratti di donazioni fatte ad ONLUS che fanno capo alla parrocchia.

È bene ricordare che per avere accesso alle agevolazioni fiscali le donazioni devono essere effettuate con strumenti tracciabili, quindi non in contanti.

Infine segnalo che la  legge di conversione n.27 del 24/04/2020,  che ha convertito in legge il Decreto “Cura Italia” (DL n.18 del 17/03/2020), ha esteso la platea dei beneficiari elencati nell’art.66 degli “incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ammettendo anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai donatori che rientrano in questa fattispecie spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

 

La trasmissione dei dati sulle donazioni all’Agenzia delle Entrate

Con  Decreto del 30/01/2018  il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto l’obbligo di trasmettere per via telematica (fisconline o entratel) all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro ricevute con mezzi tracciabili con l’individuazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Tutto ciò al fine di permettere l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei soggetti donatori.

Gli enti tenuti alla trasmissione dei dati sono:

  • ONLUS;
  • associazioni di promozione sociale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

I dati da trasmettere sono:

  • nome, cognome e codice fiscale del donatore (solo persone fisiche);
  • valore in denaro della donazione.

Attenzione: la valorizzazione in denaro delle donazioni in natura non rientra tra i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto è emerso durante il webinar.

Ma ritengo utile ricordare che la valorizzazione dei beni va comunque effettuata perché deve essere inserita nella rendicontazione delle raccolte fondi.

 

La tempistica della trasmissione dei dati

La comunicazione deve essere inviata entro marzo di ogni anno con riferimento ai dati dell’anno precedente.

Cosa succede in caso di ritardo nell’invio dei dati da parte dell’organizzazione non profit?

Considerato che entro marzo 2020 si dovevano trasmettere i dati delle erogazioni liberali del 2019 e che tale periodo rientra nella fase sperimentale, il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze all’art.1 comma 5 prevede che “…non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Si presume di conseguenza che l’Agenzia delle Entrate applicherà una certa tolleranza nei casi di:

  • invio tardivo della comunicazione
  • dati incompleti del donatore.

Però va tenuto presente che il periodo di tolleranza non ci sarà più dal prossimo invio dati.

Germana Pietrani Sgalla

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