Vendere prodotti dentro l’associazione: si può fare?

Dopo la  somministrazione di alimenti e bevande  e la ristorazione,   continuiamo il nostro viaggio nei temi “caldi” che spesso sono oggetto di controllo nelle associazioni (approfondiremo l’argomento durante il  seminario sui controlli fiscali  di sabato prossimo).

Fino a circa vent’anni fa esistevano gli spacci aziendali, in genere gestiti dalle associazioni dei lavoratori interne all’azienda.

Poi questa forma di acquisto solidale e a prezzi scontati è stata abbandonata per molte ragioni e le associazioni hanno cessato di vendere prodotti o merci ai propri soci.

Negli ultimi anni però si è riacceso l’interesse per questa forma di attività per diverse ragioni:

  • la proliferazione dei  Gruppi di Acquisto Solidale,  che spesso nascono all’interno di associazioni già esistenti;
  • lo sviluppo delle associazioni che promuovono il commercio equo e solidale;
  • la nascita di molte associazioni che si occupano di recupero in chiave artistica di materiali usati (mobili, vestiti, ecc.) per rivenderli o barattarli negli spacci solidali.

Come sempre, facciamo il punto cercando di essere chiari sulle possibilità e sugli obblighi di legge.

 

È possibile vendere prodotti ai propri soci?

Si è possibile, ma le modalità saranno diverse in base a molte variabili che bisogna esaminare.

Prima di tutto bisogna valutare se l’attività di vendita ed i prodotti oggetto della vendita sono coerenti con gli scopi associativi.

Non dimentichiamoci mai che le associazioni nascono con un fine – specificato nello statuto – e le loro azioni devono essere conformi ad esso.

Dal punto di vista civilistico naturalmente l’associazione deve dotarsi preventivamente di eventuali autorizzazioni pubbliche obbligatorie relative all’idoneità dei locali e all’attività da svolgere (SCIA, antincendio, ecc.).

Dal punto di vista fiscale le regole cambiano in base alle modalità di svolgimento.

Se l’attività di vendita avviene nell’ambito di una iniziativa benefica o di finanziamento dell’associazione rientra nel novero delle raccolte fondi. Queste ultime necessitano di una  gestione specifica.

Se invece viene svolta in maniera continuativa ed organizzata è considerata commerciale, quindi necessita di partita IVA  (l’art.148 TUIR  indica con precisione quali attività sono sempre commerciali).

Se infine viene effettuata solo una semplice promozione dei prodotti, senza alcun passaggio di denaro tra i soci e l’associazione, non ci sono problemi.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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