Yoga: è disciplina sportiva o no?

In questo ultimo anno ho ricevuto spesso richieste di informazioni riguardanti lo yoga da parte di associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

Le domande più ricorrenti sono state:

  • la ASD può continuare a organizzare corsi di yoga? Come?
  • è vero che lo yoga è stato riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva?
  • gli insegnanti di yoga possono percepire compensi sportivi dilettantistici?
  • gli enti non profit culturali possono praticare lo yoga?

La confusione su questo argomento è molta, quindi vediamo di fare un po’ di chiarezza.

 

La posizione del CONI

Ho già spiegato cosa prevede il  nuovo registro CONI  e le conseguenze per le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD).

Per riassumere, ripeto qui che il CONI ha definito l’elenco delle discipline sportive ammissibili nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche con due specifiche delibere:

In questo elenco non compaiono alcune discipline, tra cui lo yoga.

A seguito di molte sollecitazioni, il CONI il 4 gennaio 2018 ha pubblicato sul proprio sito la  “Comunicazione sullo yoga”,  che riporto integralmente: “Il CONI – in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza”.

 

Quindi…lo yoga è disciplina sportiva o no?

La risposta corretta è no, non è disciplina sportiva.

In CONI nella comunicazione che ho riportato sopra precisa che lo yoga non è considerato attività sportiva dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Se fosse stato riconosciuto dal CIO,  sarebbe stato inserito nel famigerato elenco delle discipline considerate sportive dal CONI.

Detto questo, il CONI aggiunge che alcune Federazioni Sportive Nazionali hanno indicato lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.

Vuol dire che lo yoga può essere considerata un’attività preparatoria, utile a migliorare la condizione psicofisica degli atleti che praticano la disciplina sportiva di riferimento (in questo caso ginnastica o pesistica).

Di conseguenza le ASD o SSD che realizzano corsi di yoga:

  • devono avere come scopo principale la pratica e diffusione della disciplina sportiva “primaria” (per esempio ginnastica o pesistica) e non la pratica dello yoga;
  • non devono svolgere lo yoga come attività “prevalente” rispetto alle altre.

Attenzione: questi elementi devono risultare sia nei documenti statutari che nella pratica quotidiana dell’ente.

 

Cosa deve fare la ASD che lo pratica come attività prevalente?

L’associazione innanzitutto deve procedere ad una modifica dello statuto, prevedendo lo yoga come attività propedeutica, complementare ad altre attività ginniche o di cultura fisica.

Successivamente potrà richiedere di essere iscritta al registro CONI.

Grazie all’iscrizione nel registro CONI manterrà tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa, inclusa la possibilità di erogare compensi sportivi dilettantistici agli istruttori.

Attenzione però a non fare i furbetti: continuare a praticare con vari stratagemmi attività non più riconosciute dal CONI comporta la cancellazione dal registro CONI, con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni previste per gli enti sportivi dilettantistici.

Ad esempio:

  • defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione (art.148 c.3 TUIR);
  • accesso alla L.398/1991;
  • solo per le ASD: esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale (art.149 TUIR);
  • in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali non si rischia la perdita della qualifica di ente non commerciale, conservando tutte le agevolazioni;
  • agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative relative ai compensi sportivi dilettantistici (art.67 c.1 lettera m) e art.69 TUIR);
  • per sponsorizzazioni fino a € 200.000 le aziende sponsor possono dedurre integralmente l’investimento promozionale-pubblicitario come spesa dal proprio reddito.

Per non parlare di eventuali sanzioni conseguenti ad accertamenti fiscali.

 

E se l’ente vuole lasciare lo yoga come attività prevalente?

Nel caso in cui l’ente voglia continuare a praticare yoga come attività esclusiva o prevalente non potrà più essere una ASD, poiché non avrà i requisiti per iscriversi al registro CONI.

Di conseguenza dovrà effettuare una modifica statutaria e trasformarsi in un ente associativo non commerciale senza scopo di lucro.

La forma associativa più consona potrebbe essere l’associazione di promozione sociale (APS) con le relative  agevolazioni fiscali,  ad esclusione dell’agevolazione sui compensi sportivi dilettantistici.

Germana Pietrani Sgalla

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