Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – II° parte

Nella  prima parte  di questo approfondimento sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ho chiarito quali enti dovranno iscriversi e quali documenti dovranno trasmettere per mantenere l’iscrizione.

Qui di seguito descriverò:

  • cosa succede se l’ente non invia i documenti richiesti per mantenere l’iscrizione al Registro Unico;
  • come funzionerà il Registro in pratica;
  • la tempistica di realizzazione del Registro e dell’entrata in vigore di tutte le modifiche che ho esposto.

 

Cosa succede se non si inviano i documenti o non si comunicano le modifiche?

L’art.48 comma 4 del Dgls 117/2017 (link) dice che: “In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro”.

Aggiunge poi che “del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori”.

 

Come funzionerà il Registro Unico

Ogni tre anni gli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovranno effettuarne la revisione, per verificare se gli enti iscritti hanno ancora i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro stesso.

Gli enti che non dovessero più possedere i requisiti richiesti per essere iscritti in alcuna sezione del Registro Unico, saranno cancellati.

In caso di cancellazione, il patrimonio accumulato negli esercizi in cui si è stato iscritto va devoluto, dopo aver chiesto il parere all’Ufficio del Registro Unico competente.

Può accadere però che vengano meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente in una sezione del Registro, ma che permangano quelli per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso.

In questo caso l’ente può presentare una richiesta di migrazione, che deve essere approvata con le modalità previste per l’iscrizione nel Registro Unico.

È infatti prevista la possibilità di migrare da una sezione ad un’altra del Registro, ma una sola volta.

 

La tempistica

Entro un anno dalla pubblicazione del  decreto legislativo 117/2017  (avvenuta a agosto 2017), dovranno essere emanate le procedure di iscrizione e funzionamento del Registro Unico con decreto del Ministro del Lavoro.

Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome dovranno stabilire i procedimenti di iscrizione e cancellazione. Inoltre dovranno predisporre la struttura informatica per la gestione del Registro.

Infine, entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica, il Registro Unico nazionale del Terzo Settore sarà operativo.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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