Il nuovo regime forfetario degli Enti del Terzo Settore

Continuiamo il nostro percorso di approfondimento della Riforma del Terzo settore entrando nel vivo del nuovo regime forfetario di cui all’art.80 del Codice del Terzo Settore.

L’articolo 80 del  Codice del Terzo Settore  (CTS) introduce nell’ordinamento un nuovo regime forfetario per gli enti del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale.

Gli ETS di natura non commerciale potranno optare, per le attività commerciali svolte in modo non prevalente o secondario, del regime forfetario di cui all’art.80.

L’opzione dovrà essere esercitata per almeno un triennio.

 

Il reddito d’impresa

Per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, si applica all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse (secondarie e strumentali rispetto alle prime), svolte con modalità commerciali, uno specifico coefficiente di redditività.

Attività di prestazioni di servizi:

  • ricavi fino a 130mila euro – coefficiente 7%
  • ricavi da 130.001 euro a 300mila euro – coefficiente 10%
  • ricavi oltre 300mila euro – coefficiente 17%.

Altre attività:

  • ricavi fino a 130mila euro – coefficiente 5%;
  • ricavi da 130.001 euro a 300mila euro – coefficiente 7%
  • ricavi oltre 300mila euro – coefficiente 14%.

Ai ricavi determinati con i coefficienti di redditività si aggiunge l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi e interessi) e 90 (proventi immobiliari) del TUIR.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

L’opzione per il regime forfetario deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata.

La revoca deve essere effettuata nella dichiarazione e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale quest’ultima viene presentata.

Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale effettuano l’opzione nella dichiarazione di inizio attività (apertura partita IVA).

 

Passaggio da regime ordinario a regime forfetario

Particolari disposizioni sono previste nei casi di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

In riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in base alle disposizioni del TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime opzionale.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.

Dal punto di vista delle agevolazioni agli enti che optano per il regime forfettario di cui art.80 del CTS sono esclusi dall’applicazione:

  • degli studi di settore o parametri;
  • degli indici di affidabilità (ISA).

L’entrata in vigore di questo nuovo regime forfetario è subordinata dall’autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.101 comma 10).

 

In conclusione

Questo nuovo regime forfetario presenta luci e ombre.

Da un alto è migliorativo rispetto all’art.145 del TUIR poiché i coefficienti per il calcolo delle imposte sono più favorevoli.

Dall’altro lato però gli ETS di tipo associativo senza fini di lucro non potranno più optare per la L.398/1991, quindi saranno escluse da questo regime fiscale agevolato (art.102 c.2 lettera e CTS).

Per quanto riguarda l’IVA aspettiamo delucidazioni da parte della Agenzia delle Entrate e dei Ministeri competenti.

Se dovesse rimanere tutto come previsto dal Codice del Terzo Settore, probabilmente gli ETS avranno IVA ordinaria.

Germana Pietrani Sgalla

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