Le associazioni riconosciute e non riconosciute

Spesso le associazioni ci chiedono cosa significa essere una associazione riconosciuta e non riconosciuta.

Chi lo chiede di solito è convinto che la propria associazione sia riconosciuta dato che atto costitutivo e statuto sono stati registrati all’Ufficio del registro.

In realtà il concetto di riconoscimento non c’entra nulla con la registrazione degli atti statutari, peraltro obbligatoria per legge dal 1998.

La differenza sostanziale tra le due tipologie è il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Associazioni riconosciute

Sono quelle che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato (attraverso la Prefettura o la Regione, in base alle attività svolte e al territorio d’azione).

Come conseguenza l’associazione ha la possibilità di agire in proprio e di acquisire la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.

Vuol dire che il patrimonio dell’associazione viene separato da quello personale dei soci che operano in nome e per conto dell’associazione.

In parole povere: le associazioni riconosciute rispondono alle obbligazioni economiche solo ed esclusivamente con il proprio capitale sociale.

I patrimoni degli amministratori o dei soci non possono essere aggrediti da eventuali creditori.

Per ottenere il riconoscimento, la costituzione dell’associazione deve avvenire secondo precisi passaggi formali:

  • i documenti statutari devono essere redatti in forma di atto pubblico (quindi da un notaio o da un pubblico ufficiale);
  • lo statuto deve essere registrato presso l’Ufficio del registro;
  • la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della Provincia in cui l’associazione ha sede o alla Regione.

Inoltre è necessario stanziare un capitale che resterà vincolato a garanzia della solvibilità dell’associazione.

 

Associazioni non riconosciute

Sono la maggior parte e vengono disciplinate dagli artt.36 e seguenti del Codice civile.

Vengono definite “non riconosciute” proprio perché prive di personalità giuridica.

Godono di una autonomia patrimoniale imperfetta, ossia gli amministratori rispondono solidarmente al patrimonio dell’associazione delle obbligazioni assunte.

Pertanto i creditori di un’associazione non riconosciuta possono pretendere l’intero credito dall’associazione o dal singolo socio che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’ente.

 

Cosa conviene fare?

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è complesso e oneroso dal punto di vista finanziario (ricordiamoci il notaio e il capitale iniziale da vincolare).

Di conseguenza è consigliabile optare per il riconoscimento quando l’associazione ha beni di valore elevato, ad esempio un immobile.

Naturalmente però ogni caso va valutato a sé in base alle caratteristiche e alle esigenze dell’ente.

Da tenere presente inoltre che in caso di dolo o colpa grave la responsabilità personale degli amministratori o dei soci che hanno agito in nome e per conto dell’associazione resta sempre, sia nelle associazioni riconosciute che quelle non riconosciute.

 

Norme di riferimento e agevolazioni

Per le associazioni e le fondazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche la normativa di riferimento per l’acquisizione della personalità giuridica è il  DPR 361/2000.

Questi enti possono approfondire le informazioni sulle modalità di riconoscimento della personalità giuridica sul sito del  Ministero dell’Interno.

Invece gli enti del Terzo Settore (ETS) beneficiano di una procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica istituita dal Codice del Terzo Settore.

Infatti l’art.22  D.lgs 117/2017  sancisce che gli ETS possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il requisito necessario è possedere un patrimonio minimo vincolato pari a:

  • € 15.000 per gli enti associativi;
  • € 30.000 per le fondazioni.

Infine l’ acquisizione della personalità giuridica deve avvenire tramite notaio (atto pubblico).

Anche per le ASD è stata attivata una procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica.

Infatti l’art.14 del  D.lgs 39/2021  prevede che l’ente può acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Nel caso della ASD il patrimonio minimo richiesto è pari a 10.000 euro.

È compito del notaio verificare la documentazione (atto costitutivo e statuto) ed i requisiti per l’acquisizione della personalità giuridica.

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