ENPALS: cos’è e come funziona

L’ENPALS è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo, ossia l’ente previdenziale che tutela i lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport.

L’ENPALS in realtà è stato soppresso dal  Decreto Monti 201/2011  e dal 1° gennaio 2012 è confluito nell’INPS, ma le regole per svolgere manifestazioni di spettacolo dal vivo sono rimaste le stesse.

Quindi le associazioni che organizzano attività musicali, di intrattenimento o teatrali (anche occasionalmente) si ritrovano puntualmente o dover fare i conti con il problema dell’agibilità.

 

Quando entra in gioco l’ENPALS

Ogni qualvolta si organizzano manifestazioni di spettacolo dal vivo, oltre ad essere in regola con il permesso SIAE (quindi dichiarare la serata e pagare i diritti relativi ad autori ed editori), bisogna osservare anche gli adempimenti previsti per i contributi degli artisti.

La normativa prevede che il datore di lavoro (di solito l’organizzatore della manifestazione):

  • dichiari la serata in anticipo,
  • versi i contributi previdenziali relativi ai lavoratori ingaggiati, anche se questi ultimi lavoreranno gratuitamente.

Dichiarare la serata vuol dire richiedere il certificato di agibilità.

Una volta questa pratica veniva svolta presso gli sportelli SIAE, che erano convenzionati con l’ENPALS.

Da qualche anno a questa parte si fa tutto online.

 

Cosa comporta il certificato di agibilità ex ENPALS?

  • iscrizione degli artisti all’ex ENPALS (anche contestuale alla richiesta dell’agibilità);
  • immatricolazione del datore di lavoro presso l’ex ENPALS (ora INPS) e richiesta del pin per accedere ai servizi online;
  • elaborazione busta paga/ricevuta prestazione occasionale/nota di rimborso da consegnare all’artista;
  • versamento dei contributi tramite modello F24 da parte del datore di lavoro.

La procedura per le associazioni risulta un po’ complicata e onerosa, soprattutto perché nella maggior parte dei casi serve la presenza di un consulente che elabori buste paga e modelli F24.

Per questo motivo negli anni abbiamo assistito alla proliferazione di intermediari che offrono certificati di agibilità a prezzi contenuti, sobbarcandosi tutti gli oneri delle assunzioni.

Ma è bene fare molta attenzione perché il certificato di agibilità per legge resta un obbligo a carico dell’organizzatore, quindi consigliamo di esigere la consegna del documento prima della manifestazione, così da verificarne l’esistenza e la corretta compilazione.

In questi ultimi anni molte associazioni nazionali hanno sottoscritto convenzioni con l’ENPALS per favorire lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo svolte da artisti dilettanti allo scopo di divertimento, tramandare tradizioni popolari, fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura nel presupposto dell’assenza di compenso,  neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

Quindi, se l’associazione in questione aderisce ad un organismo nazionale, consigliamo di informarsi prima di richiedere il pin, accettare intermediari o altro.

 

Chi è esentato dall’ENPALS

Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche

  • effettuate da giovani fino a 18 anni,
  • studenti fino a 25 anni,
  • pensionati di età superiore a 65 anni,
  • e da parte di coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria,

vige un regime di esenzione ENPALS fino a € 5.000,00 di retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni.

Gli adempimenti relativi alla contribuzione ENPALS sono richiesti solo per la parte eventualmente eccedente  (circolare ENPALS n.2/2008).

Inoltre la  circolare ENPALS n.21/2002  evidenzia altre situazioni particolari di esenzione: L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.”

È possibile approfondire l’argomento sul  sito dell’INPS.

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