Da sempre le gite sociali sono parte fondamentale delle attività svolte dalle associazioni.
Scommettiamo che la stragrande maggioranza dei tesserati d’Italia ha partecipato ad almeno una gita sociale nella propria vita?
Il turismo aiuta la conoscenza e lo scambio (ci sono associazioni gemellate con altre), la socialità e la ricreazione tra i soci.
Aiuta a sentirsi gruppo, a condividere, a divertirsi e imparare qualcosa insieme.
Da sempre però il turismo sociale è anche un tasto dolente perché dal punto di vista normativo e fiscale le regole sono chiare.
Però nella pratica spesso le associazioni organizzano queste attività con leggerezza, senza pensare a possibili conseguenze assicurative e fiscali.
Tutte le associazioni possono organizzare gite sociali?
Non tutte le associazioni possono organizzare gite sociali e contemporaneamente beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Questo a causa del combinato di diverse leggi, sia di tipo amministrativo (le autorizzazioni pubbliche necessarie per esercitare l’attività di turismo), che fiscali (attività istituzionale/commerciale).
In breve possono organizzare gite sociali e registrare le entrate relative come attività istituzionale (quindi esente IRES e IVA) le associazioni che:
- operano a livello nazionale e che hanno sede nella maggior parte del territorio nazionale;
- hanno finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e che, quindi, non si limitano alla semplice organizzazione di viaggi o soggiorni turistici;
- riservano le gite sociali esclusivamente ai propri soci e a quelli dell’associazione nazionale di riferimento.
Le leggi di riferimento
La legge sul turismo n.135 all’art.7 c.9 sancisce che: “Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione”.
La stessa legge aggiunge però che le associazioni sono tenute ad uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
Significa in prima battuta che devono redarre in forma scritta il contratto di vendita con tutte le indicazioni riguardo il viaggio.
Poi significa che devono dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i soci partecipanti.
L’art.7 della legge n.383/2000, che disciplina le associazioni di promozione sociale, ci fornisce altri elementi importanti: “Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati”.
La normativa fiscale
L’art.148 del TUIR dispone che: “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.
Il comma 6 dello stesso articolo aggiunge che: “L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.
In conclusione
Le associazioni possono organizzare gite sociali, ma non possono fare solo questo.
Inoltre le gite sociali devono essere coerenti e collegate alla realizzazione delle finalità associative.
Le associazioni aderenti ad associazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell’Interno godono di agevolazioni fiscali che le altre associazioni non hanno, perché gli introiti delle gite sono sempre:
- esenti Ires;
- esenti Iva finché l’attività rientra nel novero della cosiddetta “attività commerciale occasionale” (quindi massimo 2 eventi all’anno).
Tutti i problemi amministrativi e fiscali vengono meno se l’associazione si affida ad una agenzia di turismo per l’organizzazione del viaggio, limitandosi a raccogliere il denaro necessario esclusivamente a coprire i costi dei biglietti (Corte di Cassazione sentenza n.21988 del 28/10/2015).
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.