Il socio non può essere temporaneo

socio

I dirigenti delle associazioni non profit dovrebbero conoscere alla perfezione le regole di ammissione a socio. Ma quanti mettono in pratica le norme che hanno scritto nel proprio statuto in maniera rigorosa?

Purtroppo ci sono ancora molte associazioni che applicano lo statuto in maniera “creativa” e che spesso si muovono sul limite della legalità.

L’adesione all’associazione è un momento fondamentale per qualsiasi organizzazione e definirsi socio è un atto di profonda  condivisione degli scopi associativi.

Dal punto di vista fiscale, è dal pagamento della quota associativa che hanno origine le agevolazioni fiscali. Ecco perché lo svolgimento della vita associativa è uno degli aspetti su cui si concentra l’attenzione degli organi ispettivi.

 

Il principio di “non temporaneità del vincolo associativo”

Tutte le normative vigenti sulle organizzazioni non profit (culturali, sportive, di volontariato, promozione sociale, ecc.) prevedono che lo statuto contenga il principio di non temporaneità del vincolo associativo.

Significa che quando qualcuno chiede di diventare socio e la domanda è stata accettata (con conseguente verbale nominale inserito nel libro dei verbali e il nominativo inserito nel libro soci), diventa socio a vita.

Non dovrà ripresentare ogni anno la domanda di ammissione, ma solo pagare la quota sociale annuale.

Alcune associazioni che conosco fanno ripetere la domanda di ammissione ogni anno e non c’è nulla di male in questo. È un accorgimento in più che non guasta, a patto che i moduli di domanda vengano conservati con cura, assieme alla documentazione fiscale dell’anno in corso.

Significa anche che non è possibile essere socio per un giorno, una settimana o qualche mese. Tutti i soci devono essere uguali, con pari diritti e pari doveri, per salvaguardare la democraticità della vita associativa (altro principio cardine che deve essere previsto nello statuto).

I soci dell’anno in corso quindi, restano tali fino alla data prevista per il pagamento della quota associativa successiva. Pertanto devono essere convocati ad eventuali assemblee o invitati a candidarsi per il rinnovo degli organismi dirigenti (se in scadenza di mandato).

Il principio di non temporaneità verrà meno solo in caso di recesso dell’associato o di esclusione da parte dell’associazione.

Le cause di esclusione devono essere elencate nello statuto. La causa principale, di solito, è il mancato pagamento della quota associativa.

 

Le quote associative e le agevolazioni fiscali

Ci sono due riferimenti normativi che bisogna avere ben presenti per quanto riguarda il collegamento tra quote sociali e agevolazioni fiscali.

Il primo è  l’art.148 del TUIR (comma 8, lettera c)  il quale stabilisce che gli enti su base associativa che vogliano applicare la detassazione sui corrispettivi specifici versati dagli associati a fronte di servizi resi, debbano conformarsi nello statuto al principio della “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa”.

Il secondo riferimento è  l’art.4 del DPR 633/1972 (comma 7, lettera c)  che esclude “…espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa…”.

 

In conclusione

Compilate e conservate con cura tutte le carte che attestano lo status di socio (richiesta di ammissione, verbale di accettazione e iscrizione libro dei soci). Da questi documenti può dipendere il  buon esito di una verifica fiscale.

Nel caso in cui il socio non abbia ancora versato la quota sociale non escludetelo immediatamente dall’associazione. È opportuno che il Consiglio Direttivo ricordi al socio tramite lettera (anche email va bene) che ancora non ha versato la quota sociale.

Se il socio manifesta la volontà di non far più parte dell’associazione invitatelo a presentare le dimissioni, meglio se scritte. Questa prassi vi eviterà eventuali contestazioni durante una verifica fiscale.

Germana Pietrani Sgalla

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