Le regole per tornei e giochi di sorte

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ci dà lo spunto per chiarire la normativa civilistica e fiscale dei tornei e dei giochi di sorte riservati ai soci.

 

Il caso specifico

Una associazione ha chiesto alla Direzione Regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate quale fosse il trattamento corretto dei premi corrisposti ai soci nell’ambito di tornei, giochi o prove di abilità.

Nell’interpello l’associazione ha specificato che tale attività è riservata esclusivamente ai propri soci e ai tesserati dell’ente nazionale di riferimento.

Abbiamo analizzato la risposta data dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate perché è utile a tutte le altre associazioni che si trovano nella stessa situazione.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La Direzione Regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate ha risposto che, essendo l’attività menzionata svolta all’interno di una associazione e riservata ai soci e tesserati:

  • l’associazione non deve versare ritenute d’acconto;
  • chi riceve il premio deve dichiarare la somma percepita nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

 

La disciplina delle vincite di tornei e giochi di sorte

Le vincite di tornei e dei giochi di sorte dal punto di vista fiscale sono regolate  dall’art.67 del TUIR,  il quale inquadra queste entrate come “redditi diversi”.

Dal punto di vista civilistico sono regolate dal  DPR n.430 del 2001.  Il Decreto ha semplificato gli adempimenti richiesti per poter organizzare i concorsi, le operazioni a premio e le manifestazioni di sorte locali:

  • abolendo l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preventiva;
  • trasferendo l’attività di controllo al Ministero delle Attività Produttive;
  • ampliando la platea dei soggetti ammessi ad organizzare le manifestazioni di sorte;
  • aumentando la tipologia di manifestazioni che è possibile organizzare.

Se però il gioco avviene all’interno di un’associazione ed è riservato ai soci e tesserati, si ritiene che venga svolto in ambito “strettamente familiare e privato”.

Quindi, in linea di massima, non ci sono autorizzazioni da richiedere.

Tale risposta della Direzione Regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate ricalca fedelmente quanto sancì la Corte di Cassazione già nel 1995 (sentenza n.16 del 12/05/1995).

 

In conclusione

I presupposti affinché le vincite di tornei e giochi di sorte non siano assoggettabili a ritenuta alla fonte sono due. Il gioco:

  • deve essere svolto in ambito “strettamente familiare”, cioè all’interno di “circoli privati” con ingresso riservato ai soci e tesserati;
  • l’effettiva partecipazione deve essere esclusivamente riservata ai soci e tesserati.

Per chiarezza aggiungiamo che i giochi di sorte sono quelli in cui la vincita dipende da un evento causale (quindi attenzione a non superare i limiti di tale definizione).

Se mancano i suddetti presupposti, l’associazione è tenuta a fungere da d’imposta ed effettuare la ritenuta alla fonte ai sensi  dell’art.30 c.2 DPR 600/73.

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