Le deleghe ai soci per le assemblee

Dare o non dare deleghe ai soci per partecipare e votare alle assemblee dell’associazione? È legale o no dare deleghe ai propri soci? Quante se ne possono dare?

Sono domande che chiunque ha incarichi di rappresentanza negli enti non profit si è posto almeno una volta nella vita.

In questo articolo farò il quadro della situazione ad oggi, alla luce di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e della posizione in merito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Le deleghe prima della riforma

Prima dell’approvazione del  Codice del Terzo Settore  le regole sulle deleghe dovevano essere contenute nello statuto di ogni associazione.

In linea di massima le normative di settore le consentivano, salvo alcune eccezioni e in alcuni casi specifici.

Ad esempio nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo dell’associazione  non potevano votare.

Di conseguenza non potevano neanche ricevere deleghe da altri soci.

 

Le deleghe dopo la riforma

Riguardo alle deleghe, l’art.24 c.3 del Codice del Terzo Settore sancisce che: “Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Questo articolo ci fornisce diverse informazioni importanti.

 

Prima informazione

Le deleghe continuano ad essere consentite, ma con criteri e limiti chiari.

Ogni socio può rappresentare fino a:

  • tre associati, nelle associazioni con numero associati inferiore a 500;
  • cinque associati, nelle associazioni con numero associati da 500 in su.

Fino a tre associati vuol dire da un minimo di zero (cioè l’associazione dichiara nel proprio statuto di non volersi avvalere delle deleghe) ad un massimo di tre deleghe per ogni socio.

Su questo punto ritornerò più avanti per ulteriori chiarimenti pervenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Seconda informazione

L’art.2372 del  Codice civile  richiamato nell’articolo, sancisce che: “La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

In parole povere non possono ricevere deleghe da parte dei soci:

  • i membri del Consiglio direttivo,
  • i membri degli organi di controllo (revisori dei conti e garanti),
  • gli eventuali dipendenti dell’associazione,
  • i rappresentanti di eventuali società controllate dall’associazione non profit né loro dipendenti.

 

Terza informazione

La delega deve avere una forma predefinita, ossia: “delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Aggiungo io che la delega deve essere firmata in originale dal socio delegato e che è buona cosa ritirarla e allegarla al verbale dell’assemblea.

 

I dubbi sul numero delle deleghe

La Regione Molise ha posto un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardo al numero di deleghe assegnabili ad ogni socio di un’associazione.

In parole semplici ha chiesto se il numero massimo di deleghe previste dal Codice del Terzo Settore fosse da considerarsi in relazione alla grandezza dell’ente sotto esame o meno.

Il Ministero, con la  nota n.5093 del 30/05/2019,  ha risposto che il numero massimo di deleghe che potranno essere previste in assemblea dai nuovi statuti, ai sensi dell’art.24 comma 3 del Codice del Terzo Settore, potranno prescindere dal numero effettivo degli associati.

Ciò vuol dire che anche le associazioni di piccole dimensioni potranno prevedere fino a tre deleghe per ogni socio.

La nota sottolinea anche che ogni associazione può decidere autonomamente se e quante deleghe prevedere nel proprio statuto.

Di conseguenza il limite massimo di deleghe può essere anche minore delle tre previste dal Codice del Terzo Settore.

Questo non può essere in alcun caso motivo di rifiuto per l’iscrizione al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  da parte delle Regioni.

Infine, la nota del Ministero evidenzia l’importanza dell’art.2372 del Codice civile, che ho spiegato nel capito precedente.

 

E chi non diventerà Ente del Terzo Settore?

Le regole previste nel Codice del Terzo Settore e la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fanno riferimento agli Enti del Terzo Settore, cioè agli enti che sono iscritti al  RUNTS.

Per tutti gli altri enti, ad oggi, resta valida la regola che i loro statuti debbano contenere regole conformi con gli artt.2372 e 2373 del Codice civile.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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